Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing commercial doctors against the National Pension Fund, had not requested a decision on the proposed settlement after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19367/2023 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in Roma Via Po b, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO (PSSRRT48D30H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) -ricorrente- contro PANARESE MICHELE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.31/2023 depositata il 05/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 19367/2023 Numero sezionale 931/2025 Numero di raccolta generale 27945/2025 Data pubblicazione 21/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 16/10/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 19367/2023 Numero sezionale 931/2025 Numero di raccolta generale 27945/2025 Data pubblicazione 21/10/2025