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Ordinanza — n. 27845/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal declaring civil litigation extinguished due to partial payment under new tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27845/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinguished after the appellant admitted to the 'rottamazione quater' tax scheme and made partial payments. Although the full debt remained unpaid, a new interpretation of the tax law deemed the first payment sufficient to terminate the litigation. Consequently, the court dismissed the appeal against the lower court's decision to reject the opposition to payment.

Regesto Legislator

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Art. 12 bis d.l. n. 84/2025; Art. 1, comma 236, Legge n. 197/2022: The effective perfection of a tax definition for litigation extinction occurs upon the payment of the first or sole installment, not requiring full satisfaction of the debt.

Parole chiave

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litigation extinction rottamazione quater tax law interpretation partial payment civil procedure retroattività della rendita d'invalidità arretrati di contributi mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 bis del d.l. n. 84/2025
Art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022
Cass. 14/09/2025 n.25163).
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Art. 310 ultimo comma cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14/09/2025 n. 25163
Cass. n. 25485 del 2018
115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27832/2019 R.G. proposto da ROMANZI PAOLA, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato ACERBO LUIGI, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 517/2019 pubblicata il 16/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Salerno ha accolto il gravame proposto in via principale da Agenzia delle entrate- Riscossione (ADER) nella controversia con Paola Romanzi e I.N.P.S.

2. La controversia ha per oggetto l’opposizione alla intimazione di pagamento notificata il 05/04/2013 a Paola Romanzi con riferimento a cartella di pagamento notificata il18/09/2009 relativa a contributi previdenziali per gli anni dal 1996 al 2001 e per l’anno 2008.

3. Il Tribunale di Salerno accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata da Paola Romanzi e per l’effetto accoglieva l’opposizione.

4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, riteneva la validità ed efficacia della notifica della cartella esattoriale del 2009 e la tardività della opposizione con riferimento alla proposizione della eccezione di prescrizione, avuto riguardo alla definitiva formazione del titolo ed alla interruzione della prescrizione compiuta per mezzo della notifica della intimazione di pagamento. Per l’effetto rigettava l’opposizione originariamente proposta dalla Romanzi.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Romanzi, con ricorso affidato a sei motivi e illustrato da memoria, ai quali ADER resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via pregiudiziale deve dichiararsi l’estinzione del giudizio ex art.12 bisdel d.l. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025.

2. La parte ricorrente con la memoria del 25/02/2025 ha dichiarato l’adesione alla c.d. rottamazione quater (art. 1 commi 231 e segg. della legge n.197/2022) e con le successive memorie ex art.380 bis.1 cod. proc. civ. del 13/05/2025 e 14/05/2025 ha depositato:

a) la determinazione delle somme dovute da parte della Agenzia delle entrate;

b) il pagamento della prima rata nei termini di legge;

c) il pagamento di alcune delle rate con scadenza successiva alla prima.

3. L’art.1 comma 236, secondo periodo, della legge n.197/2022 prevede che: «L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».

4. Nel caso in esame non risulta provato il pagamento integrale delle somme determinate dalla Agenzia delle entrate.

5. Giova però rilevare che, con precipuo riferimento alla estinzione del giudizio, a far tempo dallo 02/08/2025 è entrato in vigore l’art.12 bisdel d.l. n.84/2025 (recante: «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata»): «Il secondo periododel comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione deigiudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione diadesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 delmedesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudiced'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della com unicazione previstadall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto - legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata». 6.Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e per l’effetto deve ritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizioex art.12 bis del d.l. n.84/2025 (cfr.

Cass. Cass. 14/09/2025 n.25163).

7. Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza di disposizioni speciali trova applicazione la regola generale stabilita dall’art.310 ultimo comma cod. proc. civ., secondo la quale «Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate». Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali.

8. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.M La Corte dichiara estinto