Cassation court allows doctors' claim that collective agreement examples apply to future promotions, not just pre-2002 staff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Appeal Court's dismissal of a lawsuit by medical directors against the Bari Hospital Trust. The plaintiffs argued that the unified minimum position pay should have been paid starting July 2012 after they received high-level appointments, but the lower courts ruled the collective agreement's examples only applied to those already in service by December 2001. The Supreme Court held that the collective agreement's examples are not temporally limited and apply to any director obtaining such an appointment subsequently, thereby remanding the case for a new decision on the owed amounts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAAllegato 7 del CCNL Area dirigenza medico-veterinaria 2005; L'allegato 7 del CCNL dell'Area dirigenza medico-veterinaria non riguarda i soli Dirigenti Medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001, ma si applica anche a quelli che tali incarichi ottengano successivamente.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21660-2024 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELLA TRAVI; -ricorrente - contro PAGANO SILVANA AURORA, BRESCIA FRANCESCO, LACALENDOLA GIOVANBATTISTA, PIROLO TEODORO, PUTEO FLORA, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO MERCURIO; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 1089/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 31/07/2024 R.G.N. 28/2021; Oggetto RETRIBUZIONE ADEMPIMENTO DIFFERENZA SUI MINIMI R.G.N.21660/2024 Cron.
Rep. Ud21/05/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA Con ricorso notificato in data 09/10/2017 Francesco Brescia, Silvana Pagano, Gianbattista Lacalendola, Teodoro Pirolo e Flora Puteo hanno convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto a percepire in busta paga, a partire dal 1° luglio 2012, la retribuzione di posizione minima unificata spettante ai Dirigenti Medici con incarico ex lett.
c) art.27 del CCNL 8 giugno 2000, con condanna di controparte a corrispondere le somme relative a titolo di retribuzione di posizione minima unificata. Essi hanno esposto che: erano dirigenti medici di I livello, con diverse specializzazioni; decorso il quinquennio di anzianità di servizio erano stati sottoposti, con esito positivo, alla verifica da parte del competente Collegio tecnico, ai sensi degli artt. 31 e 32 CCNL Dirigenza medica 1998-2001; era stato loro attribuito un incarico di elevata professionalità ex art. 27, lett. c), CCCNL 8 giugno 2000, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° giugno 2012; a questo incarico sarebbe dovuto conseguire il pagamento di una retribuzione di posizione minima unificata di importo superiore, a loro non corrisposta.
Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4127/2020, ha accolto parzialmente il ricorso. L’Azienda ha proposto appello. La Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti con sentenza n. 1089/2024, ha respinto il gravame. L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi cui hanno resistito con controricorso i lavoratori. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del CCNL dell’area Dirigenza medico - veterinaria parte normativa 2002/2005 e parte economica 2002-2003 del 3 novembre 2005, artt. 37 - 40, 41, 42 e ss., nonché del successivo CCNL del 5 luglio 2006, art. 5, comma 3, del CCNL economico 2006 – 2007, art. 20, commi 1 e 4, e del successivo CCNL del 6 maggio 2010, art. 5, comma 4, nonché dell’allegato 7CCNL del 3 novembre 2005. La corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che, nei cedoloni allegati, la voce “retribuzione di posizione minima unificata”, richiesta dalle parti, non sarebbe mai comparsa, atteso che le somme che gli interessati avrebbero dichiarato di avere comunque percepito sarebbero state qualificate come “retribuzione posizione unica”, mentre un ulteriore importo di € 94,02 sarebbe indicato come “differenza sui minimi”.
In particolare, il giudice di appello avrebbe considerato il solo dato formalistico, ritenendo che la voce “differenza sui minimi” fosse qualcosa di diverso rispetto alla “retribuzione minima unificata”. In realtà, la differenza chiesta come “retribuzione di posizione minima unificata” e la “differenza sui minimi” sarebbero voci diverse dello stesso emolumento, che sarebbero rientrate nell’ambito della distribuzione della voce “retribuzione di posizione unica”. In particolare, a seguito del conglobamento e dell’assorbimento nello stipendio tabellare annuo di gran parte della retribuzione di posizione minima contrattuale, parte della retribuzione di posizione totale (parte fissa e variabile) sarebbe inserita nel tabellare, mentre altra parte costituirebbe la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, che varia a seconda dell’incarico di appartenenza.
In pratica, la voce “differenza sui minimi” altro non sarebbe che un importo versato per parificare la retribuzione di posizione storica, cristallizzata al 31 dicembre 2003 dalla contrattazione collettiva, di medici che, a parità di incarico e di gradazione delle funzioni avrebbero ricevuto, altrimenti, corrispettivi differenti. Ciò si sarebbe ricavato dall’allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005 che, però, la Corte d’appello di Bari avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile nella specie quando, al contrario, lo stesso allegato 7 avrebbe disposto anche per gli sviluppi di carriera futuri.
La censura merita accoglimento nei termini che seguono. La corte territoriale ha rigettato l’eccezione di avvenuto pagamento in corso di causa delle differenze stipendiali sollevata dalla P.A. perché, dalla documentazione agli atti, sarebbe emerso che il pagamento dell’importo in questione avrebbe riguardato altro e diverso emolumento (“differenza sui minimi”) e non, invece, la retribuzione minima unificata, oggetto del contendere. In particolare, ha ritenuto che tale “differenza sui minimi” sarebbe stata un istituto introdotto e disciplinato dal CCNL di settore con riferimento a situazioni lavorative e professionali differenti.
Questo convincimento è derivato dal fatto che, ad avviso della Corte d’appello di Bari, la voce della “differenza sui minimi” contenuta nell’allegato 7 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 2002-2005 avrebbe trovato applicazione solo con riferimento ai dirigenti medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003 abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello antecedentemente posseduto. In realtà, dalla lettura del menzionato allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 del 3 novembre 2005 si evince che lo stesso contiene degli “ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO”.
Detti esempi sono stati elaborati per guidare l’applicazione dell’art. 37, comma 4, del citato CCNL, per il quale “Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica”. Con riferimento all’esempio III, si osserva che esso evidenzia come “L’interpretazione delle clausole in oggetto appare meno agevole nei casi in cui le norme si debbono applicare a dirigenti che hanno attualmente il medesimo incarico ma la retribuzione di posizione complessiva loro attribuita abbia una composizione diversa in relazione allo sviluppo di carriera acquisito nel tempo”.
Dalla lettura delle relative tabelle si comprende che le “differenze sui minimi” servono proprio ad annullare le differenze di retribuzione di posizione complessiva dovute allo sviluppo di carriera nel tempo che, altrimenti, non permetterebbero, a dirigenti che svolgono attualmente incarichi paragonabili, di ottenere analoga retribuzione. Alla medesima conclusione si può giungere leggendo le tabelle concernenti gli altri casi esaminati nell’allegato 7. L’ipotesi III si conclude, poi, con l’affermazione della sua applicabilità «anche negli altri casi in cui il dirigente (equiparato o con incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno 2000) è “promosso” nel tempo ad incarico di struttura semplice e deve confrontarsi con altro dirigente già tale con il CCNL del 1996, sempre nel caso di parità di funzioni».
Da ciò si evince che non è condivisibile l’affermazione della corte territoriale secondo la quale il menzionato allegato troverebbe applicazione solo quanto ai Dirigenti Medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002- 2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto. D’altronde, la considerazione della Corte d’appello di Bari risulta incompatibile con la stessa logica dell’allegato 7, che serve a consentire, in generale, l’agevole applicazione, per il futuro, del menzionato art. 37 CCNL e non contiene una espressa limitazione temporale, quantomeno nei termini indicati dal giudice di appello.
Pertanto, l’eccezione di adempimento della P.A. avrebbe dovuto essere valutata alla luce delle considerazioni di cui sopra, eventualmente disponendo una CTU idonea ad accertare le somme che i medici ancora in causa avrebbero dovuto percepire, alla luce della contrattazione collettiva applicabile, e quelle effettivamente ricevute, come ricavabili dalla documentazione agli atti.
2) Con il secondo motivo parte ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e il travisamento probatorio con riferimento ai cedoloni e alle buste paga dei dipendenti.
3) Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
4) Con il quarto motivo si deduce si deduce la violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111, sesto comma Cost. e dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1., n. 4, c.p.c.. Le censure sono assorbite in seguito al rigetto del primo motivo.
5) Il ricorso è accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando il seguente principio di diritto: “L’allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 del 3 novembre 2005, contenente ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, non riguarda i soli Dirigenti Medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto, ma si applica anche a quelli che tali incarichi ottengano successivamente”. P.Q.M La Corte, -accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; -cassa la sentenza impugnata con rin