Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite required legal provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds cited failed to meet strict procedural requirements for specific legal arguments. The appellant argued that the lower court erred in evaluating testimonial evidence and violated collective bargaining agreements, but the court found these criticisms too general and lacking in specific legal references. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation must be specific, citing exact legal provisions and demonstrating how the lower court's decision contradicts them; vague criticisms of factual evaluation or general constitutional violations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18769-2022 proposto da: LANZARONE SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RIZZA; -ricorrente - contro GERRATANA - BLANCO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO IOZZIA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 657/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/06/2022 R.G.N. 566/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Oggetto Rapporto lavoro privato R.G.N.18769/2022 Cron.
Rep. Ud09/09/2025 Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Catania ha accolto in parte l’appello della Gerratana –Blanco s.r.l. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di Salvatore Lanzarone, di condanna della società al pagamento del lavoro straordinario feriale e festivo e delle conseguenze sul trattamento di fine rapporto; ha condannato la parte datoriale a pagare l’importo di euro 605,00 quale differenza sul TFR derivante dal riconoscimento del diritto alla quattordicesima mensilità. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha rilevato il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado con cui era stata accolta la domanda di pagamento della quattordicesima mensilità; ha ritenuto che la domanda di differenze retributive per lavoro straordinario e festivo fosse sfornita di valido supporto probatorio in relazione all’intero periodo dal 2005 al 2011.
2. Avverso la sentenza Salvatore Lanzarone ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La Gerratana – Blanco s.r.l. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 416, comma 3, c.p.c., error in procedendo, la violazione dell’art. 36 Cost. e degli artt.30-34 del c.c.n.l. 14.7.2003 del settore industria alimentare; inoltre, omesso esame di un punto decisivo per la decisione rappresentato dal principio di non contestazione e omessa motivazione sulla ritenutainsufficienza della prova.
Il ricorrente assume che la società non ha mai contestato in modo specifico i fatti narrati e i conteggi allegati al ricorso, il che avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello a considerare provate le circostanze affermate dall'attore a fondamento della domanda, senza necessità di ulteriori elementi istruttori; il tribunale aveva accolto la domanda richiamando il principio di non contestazione e svolgendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte d'appello ha limitato la sua disamina alle prove testimoniali giudicandole inattendibili e non si è pronunciata sugli effetti della mancata contestazione.
2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., grave travisamento delle prove, illogicità manifesta di motivazione e omessa motivazione in merito alla disapplicazione del principio di non contestazione, violazione dell’art. 36 Cost. e degli artt.30-34 del c.c.n.l. 14.7.2003 del settore industria alimentare. Il ricorrente censura il procedimento logico che ha condotto la Corte a giudicare inattendibili i testimoni e la valutazione stessa di inattendibilità che definisce scarsamente motivata; afferma che le testimonianze coprivano un arco temporale ampio in cui le condizioni di lavoro erano rimaste identiche e che i giudici di appello hanno preteso una probatio diabolica.
3. Con il terzo motivo è dedotta, in via subordinata, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, per avere la sentenza d’appello negato il compenso per lavoro straordinario anche per i periodi non oggetto di impugnazione; inoltre, violazione dell’art. 36 Cost. e degli artt. 30-34 del c.c.n.l. 14.7.2003 del settore industria alimentare. Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere le differenze retributive almeno per i periodi confermati espressamente dai testimoni.
4. I motivi di ricorso, che possono esaminarsi in modo congiunto per connessione logica, sono inammissibili sotto plurimi profili. 4.1. È inammissibile la censura di violazione del principio di non contestazione. La sentenza d’appello dà atto che il tribunale “ha ritenuto dimostrato il dedotto svolgimento di lavoro straordinario e festivo […] sulla base delle dichiarazioni dei due testi escussi ed ha poi ritenuto che l’importo del compenso calcolato dal ricorrente nell’atto introduttivo, anche in relazione alle residue spettanze, non fosse stato specificamente contestato” (sentenza, p. 4).
Il ricorrente assume che la società non ha contestato neanche le allegazioni in fatto contenute nel ricorso introduttivo di primo grado. A tal fine, ha trascritto per estratto la comparsa di costituzione in primo grado della società nella quale era, peraltro, evidenziato che “il ricorrente non può aver mai svolto l’attività lavorativa dedotta in ricorso” (comparsa costituzione trascritta a p. 11 del ricorso per cassazione); non ha, tuttavia, trascritto la sentenza di primo grado al fine di dimostrare che la decisione era stata adottata unicamente in base al canone di non contestazione, così venendo meno alle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.
Tali previsioni, pure interpretate in modo non formalistico, conformemente ai principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, impongono, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio può ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art.369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimentoidoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022); simili requisiti difettano nel caso di specie. 4.2.
Allo stesso modo, le censure veicolate sotto specie di violazione dell’art. 416 c.p.c. non risultano accompagnate dal puntuale rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; peraltro, esse si risolvono nella critica alla complessiva valutazione compiuta dai giudici di appello sulle prove testimoniali raccolte e sulla condotta processuale delle parti e, come tali, non possono avere ingresso in questa sede di legittimità. 4.3. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo di ricorso che si indirizzano esclusivamente a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, al di fuori del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenza n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Non ricorre la violazione dell’art. 132 c.p.c. atteso che la sentenza impugnata non presenta alcuna delle anomalie motivazionali cui è riconducibile la violazione del cd. minimo costituzionale (cfr. Cass., Sez. U. cit.). Neppure è in alcun modo argomentata la violazione dell’art. 36 Cost. e delle disposizioni del contratto collettivo, risultando la censura assolutamente priva di specificità. Come ribadito da questa Corte, in tema diricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme dilegge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.
U., n. 23745 del 2020).
5. Per le ragioni esposte il ricorso risulta inammissibile.
6. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. U., n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo