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Ordinanza — n. 27660/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows social benefit claimant's appeal, quashing lower court's fee compensation due to vague reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27660/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Anna Rande's appeal against the Naples Court of Appeal's decision regarding social benefits. While the lower court awarded the benefit, it also ordered fee compensation based on a generic reference to 'recent Supreme Court jurisprudence' without specific justification. The Court of Cassation found this reasoning insufficient under Article 92 of the Code of Civil Procedure, as it failed to identify exceptional circumstances warranting fee reduction. Consequently, the decision was quashed and the case remitted for a new examination of the fee issue.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; The power to compensate litigation fees requires specific justification for exceptional circumstances beyond reciprocal loss or novelty, rejecting generic references to jurisprudence as legally insufficient.

Parole chiave

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litigation fees compensation exceptional circumstances Code of Civil Procedure fee reduction criteria remittitur procedure social benefit claim vague judicial reasoning procedura di azione in materia di assicurazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
Deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata, ratione temporis, dall’art. 92 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 co. 2 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO che Con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 n 3 c.p.c.- è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
art. 92 c.p
Deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata, ratione temporis, dall’art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 77 del 19 aprile 2018
Cass. nr. 19890 del 2023
Cass. nr. 24178 del 2022
con richiamo a Cass. nr. 24178 del 2022).
Cass. nr. 15495 del 2022
Cass. n. 34830 del 2022
Cass. n. 23382 del 2025
Cass., n. 6424 del 2024
In ripetute occasioni, questa Corte ha invitato il giudice di merito ad astenersi da motivazioni stereotipate, come il rigetto della domanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., n. 6424 del 2024) o l'asserita semplicità o complessità dell'attività difensiva o delle questioni trattate (Cass.n.
Cass.n. 31861 del 2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26300-2022 proposto da: RANDE ANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO PETRILLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; -resistente con mandato – avverso la sentenza n. 2260/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 2892/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. Oggetto R.G.N.26300/2022 Cron. Rep. Ud08/10/2025 RILEVATO che 1.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe,in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di Anna Rande all’assegno sociale dal 15 ottobre 2018 al 28 febbraio 2021, con condanna dell’INPS alla corresponsione dei relativi ratei oltre accessori. Per il periodo successivo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando, altresì, le spese del doppio grado “tenuto conto della questione esaminata, con richiamo a recente giurisprudenza della suprema Corte”. 2.Avverso la decisione, propone ricorso assistito da memoria con un motivo la parte privata. 3.Resiste, con controricorso, l’Inps.

CONSIDERATO che Con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 n 3 c.p.c.- è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 132, 118 co. 2, disp att. c.c. 111 Cost.Il ricorrente deduce che le ragioni esplicitate dal Giudice non integrano i presupposti normativi per esercitare il potere di compensazione. Il motivo è fondato. Deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata, ratione temporis, dall’art. 92 c.p.c. nel testo attualmente vigente (il giudizio è stato introdotto nel 2020), che prevede la possibilità di compensare le spese, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte costituzionale, va aggiunta la sussistenza di «altre analoghe ed eccezionali ragioni», da indicare esplicitamente nella motivazione e che devono riguardare peculiari circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (Cass. nr. 19890 del 2023, inmotiv. con richiamo a Cass. nr. 24178 del 2022). Si tratta, in parte qua, di norma elastica (Cass nr. 15495 del 2022), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge.

A chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte costituzionale ha, peraltro, indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate, esprima un «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti: si fa, pertanto, riferimento a quelle circostanze che, verificatesi nel corso del processo, si pongano in termini di eventi «del tutto imprevist(i) ed imprevedibil(i) per la parte che agisce o resiste in giudizio» (Cass. n. 34830 del 2022, in motivaz.).

Ciò posto, come riportato nello storico di lite, a fondamento della statuizione di compensazione delle spese di lite, si è fatto riferimento esclusivamente alla “questione esaminata con richiamo a recente giurisprudenza della Suprema Corte” Correttamente (cfr., sul punto, Cass. n. 23382 del 2025), il ricorrente ha rilevato che i criteri adottati non rientrano tra quelli disciplinati dall’art. 92, co. 2, c.p.c. Si tratta, infatti, di situazioni che la giurisprudenza di questa Corte ha già valutato come ininfluenti ai fini dell’esercizio del potere di compensazione.

In ripetute occasioni, questa Corte ha invitato il giudice di merito ad astenersi da motivazioni stereotipate, come il rigetto della domanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., n. 6424 del 2024) o l'asserita semplicità o complessità dell'attività difensiva o delle questioni trattate (Cass.n. 31861 del 2024), poiché la parte ha dovuto comunque difendersi, per avere ragione, e quindi devono trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità; l’ambiguo riferimento alla questione esaminata induce ad escludere la coerenza della motivazione con l’interpretazione offerta in sede di legittimità.

La statuizione adottata è espressa in modo generico, senza una effettiva valorizzazione di aspetti peculiari della vicenda concreta; in sintesi, si esaurisce in clausole di mero stile e si pone perciò in contrasto con il precetto dell’art. 92 c.p.c. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perché, in applicazione dei principi indicati, proceda a nuovo esame della fattispecie. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche pe