Italian Supreme Court dismisses appeal against INPS pension decision due to plaintiff's withdrawal of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal against the INPS. The court noted that the withdrawal was documented in the file and communicated to the opposing party. Consequently, the appeal was dismissed, and the plaintiff was ordered to pay the legal costs associated with the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal before the judgment becomes final, the proceedings are declared extinct, and the withdrawing party bears the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
eto nella causa vertente tra: PANCOTTI ASSUNTA,rappresentata e difes a dall’Avv. Giovanni Angelozzi, domicilio digit ale ; e dall’Avv. Luigi Angelozzi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Patteri, d.d. ; dall’Avv. Lidia Carcavallo, d.d. ; dall’Avv. Antonietta Coretti, d.d. ; dall’Avv. Sergio Preden, d.d. ; dall’Avv. Giuseppina Giannico, d.d. ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, numero 1680 - 2024; depositata il 7.5.2024;
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, numero 1680 - 2024; depositata il 7.5.2024; -2023 Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e comunicazione della stessa alla controparte; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 14.10.202