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Ordinanza — n. 27631/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court upholds pension right for blind civil servants against Inps revocation based on new income limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27631/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court overturned the Palermo Court of Appeal's decision, ruling that the Inps violated the principle of res judicata by revoking a pension for a blind civil servant based on new income limits. The court held that a change in judicial interpretation regarding income thresholds does not constitute a new fact or law capable of overturning a final judgment. Consequently, the opposition to execution was rejected, and the Inps was ordered to pay the full litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 324 c.p.c.: A change in judicial interpretation regarding statutory requirements does not constitute a new fact or law (jussuperveniens) capable of overturning a judgment that has become final and binding.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata principle judicial interpretation change pension rights blind income limit revocation Inps administrative act final judgment effect civil servant status

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 174/2015
Cass., Sez. Un., n. 14561/2022
Sez.Un., n.14561/2022

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Testo completo

.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e2025 difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI,3906 MANUELA MASSA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 115/2022 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 07/03/2022 R.G.N. 453/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/09/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.RILEVATO CHECon sentenza n.115/22, la Corte d’appello di Palermoconfermava la pronuncia di primo grado che avevaaccolto l’opposizione all’esecuzione proposta dall’Inps neiOscuramento disposto Numero registro generale 18182/2022Numero sezionale 3906/2025Numero di raccolta generale 27631/2025Data pubblicazione 16/10/2025confronti dell’odierno ricorrente, già titolare ditrattamento pensionistico per ciechi in forza di sentenzacostituente titolo esecutivo.

L’Inps aveva revocato nel2016 la prestazione e richiesto la restituzione dellesomme indebitamente pagate per superamento dei limitireddituali.Riteneva la Corte d’appello che, essendo stati superati ilimiti reddituali previsti per legge, non sussistesse ildiritto alla prestazione in favore dei ciechi. Del resto,l’Inps aveva revocato la prestazione e, all’esito dellarevoca, non era stata presentata nuova domandaamministrativa da parte dell’assistito.Avverso la sentenza, il ricorrente propone un motivo diimpugnazione, illustrato da memoria.L’Inps resiste con controricorso.In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservavail termine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., per averela Corte violato il giudicato fondato su titolo giudiziale, enon essendo intervenuti mutamenti giuridici o di fatto,ma solo un nuovo indirizzo giurisprudenziale che, adecorrere dal 2014, aveva escluso il permanere deltrattamento pensionistico in favore dei ciechi civili incaso di sopravvenuta carenza del requisito reddituale.Preliminarmente vanno respinte le eccezioni diinammissibilità del ricorso svolte dall’Inps.Oscuramento disposto Numero registro generale 18182/2022Numero sezionale 3906/2025Numero di raccolta generale 27631/2025Data pubblicazione 16/10/2025Il ricorso deduce correttamente la violazione di legge(artt.2909 c.c. e 324 c.p.c.), in quando afferma che lasentenza impugnata avrebbe violato il giudicato,destinato a protrarsi nel tempo in assenza di mutamentidi fatto o diritto sopravvenuti, e non essendo tale ilmutamento giurisprudenziale.In secondo luogo, il ricorso, sebbene in vari momenti,riporta il contenuto essenziale, sia in parte motiva sianella parte dispositiva, della sentenza del Tribunale diTrapani n.459/13, costituente l’invocato giudicato,nonché il titolo esecutivo.Tanto premesso, il ricorso è fondato.Emerge dagli atti che, con sentenza passata in giudicato,il Tribunale di Trapani aveva condannato l’Inps acorrispondere all’odierno ricorrente i ratei di pensioneper ciechi maturati successivamente all’8.2.2005.

IlTribunale aveva reputato che il provvedimento di revocadell’Inps, già intervenuto al tempo per superamento deilimiti di reddito, non potesse incidere sul diritto allaprestazione e che dunque la prestazione andasseripristinata.Come affermato in ricorso, il giudicato era destinato aprotrarsi in futuro, trattandosi di obbligazione di durata,salvo il mutamento di condizione di fatto o dirittosopravvenute, incidenti sugli elementi costitutivi delrapporto (v. tra le tante, Cass.n.31157/2022,Cass.n.37269/2021, Cass.n.23752/2020).Nel caso di specie, la situazione di fatto è rimastaimmutata prima e dopo il giudicato, poiché già primadella sentenza del Tribunale di Trapani era stata revocataOscuramento disposto Numero registro generale 18182/2022Numero sezionale 3906/2025Numero di raccolta generale 27631/2025Data pubblicazione 16/10/2025la prestazione, da parte dell’Inps, per superamento deilimiti reddituali, così come avvenne successivamente nel2016.Tra la prima e la seconda revoca mutò non già lasituazione di fatto o di diritto, sibbene solol’orientamento giurisprudenziale, avendo questa Corteiniziato a negare il permanere del trattamentopensionistico in favore dei ciechi civili in caso disopravvenuta carenza del requisito reddituale.L’introduzione di un nuovo orientamentogiurisprudenziale non è configurabile quale jussuperveniens (Cass.n.174/2015), e quindi non puòimplicare alcuna modifica della situazione di diritto,incidente sui presupposti del rapporto obbligatorio o sullasua regolamentazione, capace di superare il giudicato.Né può essere il provvedimento di revoca del 2016 aintegrare una nuova situazione di fatto in grado disuperare il giudicato.

Da un lato, infatti, il provvedimentodi revoca non abbisogna di nuova domandaamministrativa, diversamente da quanto affermato nellasentenza impugnata (Cass., Sez.Un., n.14561/2022);dall’altro lato, il provvedimento di revoca non attiene aglielementi costitutivi del rapporto previdenziale,dovendosi rammentare che i provvedimentiamministrativi dell’Inps non costituiscono né estinguonoil diritto alla prestazione previdenziale, il quale si basasulla sussistenza dei requisiti di legge prescritti (es.requisito sanitario e reddituale) a prescindere dallafondatezza o meno del provvedimento amministrativodell’Istituto.Oscuramento disposto Numero registro generale 18182/2022Numero sezionale 3906/2025Numero di raccolta generale 27631/2025Data pubblicazione 16/10/2025La Corte d’appello ha, quindi, violato il giudicato invocatodal ricorrente, escludendo i suoi effetti per il periodotemporale oggetto di opposizione, nonostante l’assenzadi mutamenti nella situazione di fatto e di diritto fondantei presupposti costitutivi del rapporto obbligatorio.La sentenza va dunque cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisanel merito con il rigetto dell’opposizione all’esecuzioneproposta dall’Inps.Le spese dell’intero processo seguono la soccombenzadell’Inps.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae, decidendo nel merito, rigetta l’opposizioneall’esecuzione proposta dall’Inps. Condanna l’Inps alpagamento delle spese di lite dell’intero processo,liquidate per il primo grado in €3000 per compensi, oltre15% per spese generali e accessori di legge, per ilsecondo grado in €3000 per compensi, oltre 15% perspese generali e accessori di legge, per il presentegiudizio di cassazione in €2500 per compensi, €200 peresborsi, oltre 15% per spese generali e accessori dilegge.Ai sensi dell’art.52 d.lgs. n.196/03, in caso di diffusionedel presente provvedimento, si omettano le generalità egli altri dati identificativi del ricorrente in cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 26.9.2025La PresidenteRossana MancinoOscuramento disposto Numero registro generale 18182/2022Numero sezionale 3906/2025Numero di raccolta generale 27631/2025Data pubblicazione 16/10/2025