Italian court dismisses public employee's appeal regarding salary classification based on job duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Calabrese's appeal against a lower court ruling that denied him a higher salary classification. Calabrese argued that his duties as a press attaché did not fully match the requirements for a superior category, while the opposing party maintained the lower classification was correct based on the specific tasks performed. The court upheld the dismissal, ruling that the lower court properly assessed the factual evidence and that the appeal sought an impermissible re-evaluation of the merits rather than a legal correction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; The appeal is inadmissible when it aims to re-evaluate the facts and evidence rather than to correct a legal error, as the assessment of facts remains the exclusive domain of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8377-2021 proposto da: CALABRESE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO GALOTTO, ANGELO SCALA; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIA FIORILLO, ROSA RUSSO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 353/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/09/2020 R.G.N. 166/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA Oggetto PUBBLICO IMPIEGO DIFFERENZE RETRIBUTIVE R.G.N.8377/2021 Cron. Rep. Ud.16/04/2025 1. Il T ribunale di Nocera Inferiore accoglieva la domanda proposta da Giuseppe Calabrese di pagamento delle differenze retributive sussistenti tra la categoria DS e la categoria C di appartenenza, condannando la Asl Salerno a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro 32.122,19, oltre accessori e spese di lite.
2. La Corte di appello di Salerno respingeva la domanda in riforma della sentenza di primo grado accertando il carattere non prevalente delle attività di addetto stampa, sulla scorta delle deposizioni testimoniali che riferivano in ordine all'attività di addetto stampa,quale mansione residuale. La Corte territoriale, procedendo a giudizio trifasico,raffrontava le mansioni di formale inquadramento e quelle asseritamente svolte e conseguentemente escludeva il carattere prevalente delle mansioni di addetto stampa, ritenendo che complessivamente l'attività svolta non fosse riconducibile a livello DS rivendicato non risultando altresì un ’ attività di coordinamento e controllo di altro personale o che il Calabrese formulasse proposte per l’organizzazione del lavoro; osservava al riguardo che già nella categoria C di inquadramento era prevista una attività di informazione ai cittadini, mentre la categoria D contempla va capacità organizzative, di coordinamento di personale e gestionali in concreto non svolte.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione Giuseppe Calabrese assistito da due motivi, illustrati da memoria,cui resisteva con controricorso l’ASL Salerno. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’A ccordo C ollettivo Nazionale comparto Sanità del 7/4/1999, articolo 28, allegato 1, attuativo del C.C.N.L. 1998/2001; violazione dell’ articolo 36 Costituzione, violazione e falsa applicazione dell’ articolo 52 decreto legislativo n. 165/2001, violazione dell’art. articolo 2103-2126.
Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere necessaria la sussistenza di tutte le mansioni indicate nella categoria rivendicata, lamentando una lettura riduttiva della declaratoria contrattuale DS, la quale comprenderebbe anche lavoratori cui siano assegnati disgiuntamente funzioni coerenti con il proprio profilo professionale e di studio.
2. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del procedimento c.d. trifasico per la determinazione delsuperiore inquadramento richiesto (Cass. n. 5128/2007, fra le molte), accertando in fatto le attività lavorative concretamente svolte dal ricorrente, comparando le declaratorie contrattuali del la categoria C di inquadramento e di quella DS rivendicata ponendone in rilievo i tratti differenziali, confrontandoi risultati delle due indagini così compiute. Ciò posto, la Corte di merito ha escluso all’esito del predetto giudizio trifasico lo svolgimento in concreto della prevalente attività di addetto stampa, esclusione da sol a sufficiente a far ritenere infondata la domanda del dipendente.
Ha, inoltre, escluso la sussistenza di ulteriori attività lavorative di cui ai profili professionali, senza però fare alcun riferimento alla necessità che tali predette attività debbano necessariamente coesistere. Pertanto, la censura è infondata in ordine alle contestate violazioni della normativa contrattuale e comunque inammissibile non confrontandosi specificamente col decisum.
3. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 n . 5 c.p.c. , per omesso esame di un fatto decisivo . Rileva la circostanza non contestata di svolgere il coordinamento nel settore stampa e del personale addetto, compresi gli stagisti, e di tenere i rapporti con la stampa e i sindacati, facendoriferimento ai testi escussi in sede di merito.
4. Il motivo è inammissibile. Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011;
Cass.25348/2018). Più in particolare, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte è da reputarsi "inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito" (Cass. Sez. U, 34476/2019). La censura è, invero, finalizzata a richiedere una rivalutazione delle emergenze probatorie e in particolare della deposizione del teste Ferrigno da cui peraltro non emerge un fatto decisivo, come richiesto dal comma 1 n. 5 dell’art. 360 c.p.c..
Cionondimeno, il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ossia la prevalenza dell’attività svolta come addetto stampa, rispetto ai compiti tipici della categoria di inquadramento.
5. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso di € 3 . 5 00,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del