Cassation court dismisses appeal on pension advance for editorial workers, ruling only CIGS contributions count, not mobility figurative ones.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Francesco Marciani's appeal against the Genoa Court of Appeal's decision rejecting his request for early pension. Marciani argued that figurative contributions from the mobility period following his layoff should count toward the required contribution years, but the Court held that only contributions paid during the extraordinary wage suspension (CIGS) qualify. The Court ruled that the specific legislative intent of Law 205/2017 excludes subsequent mobility periods, thereby confirming the lower court's rejection of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, co. 154, l. n. 205/2017; Artt. 35, co. 3, 37, co. 1, l. n. 416/1981: For editorial and printing press workers, only contributions paid during the extraordinary wage suspension period count toward the minimum contribution requirement for early retirement; figurative contributions from subsequent mobility periods are excluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2389-2022 proposto da: MARCIANI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ISIDE STORACE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 202/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/07/2021 R.G.N. 18/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto pensione R.G.N.2389/2022 Cron. Rep. Ud08/10/2025 RILEVATOCHE Con sentenza n.202/21, la Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Marciani Francesco volta ad ottenere il trattamento pensionistico anticipato considerando raggiunta l’anzianità contributiva attraverso la somma dei contributi versati nei periodi di CIGS e di quelli figurativi accreditati per il periodo di mobilità. Diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado, secondo la Corte d’appello, l’art.1, co.154, l. n.205/17, in base al quale l’accesso al pensionamento anticipato si estende ai dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall’attività “…ancorché, dopo il periodo di godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa”, andava interpretato nel senso che al fine di perfezionare il requisito minimo contributivo sulla base del quale accedere alla predetta anticipazione della pensione, possono essere computati anche i contributi figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità fruito successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per lo scadere della cassa integrazione.
Ciò nonostante, il rigetto dell’appello era motivato dal fatto che, alla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione, non era ancora maturato il requisito contributivo. Avverso la sentenza, Marciani Francesco ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso, ove è riproposta la questione di diritto decisa in senso sfavorevole all’ente. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Con l’unico motivo di ricorso, Marciani Francesco deduce errata/falsa interpretazione dell’art.1, co.154 l. n.205/17, e degli artt.35, co.3, 37, co.1 l. n.416/81, per avere la Corte d’appello ritenuto necessario che il requisito contributivo dovesse sussistere prima della domanda di pensionamento anticipato.
Il motivo è da respingere, sebbene la motivazione della sentenza vada corretta. Fondata è infatti la deduzione difensiva dell’Inps, contenuta in controricorso, riguardante la questione giuridica risolta in senso diverso dalla Corte d’appello e sfavorevole all’Istituto. Su tale questione va qui richiamato il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.n.1504/2025, Cass.n.2440/2023) secondo cui in tema di dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, co.154, l. n.205/17, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione; ciò poiché la norma - riferendosi a coloro i quali hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416/81 entro il periodo di cassa integrazione, così fissando un limite temporale definitivo ai fini dell'adesione all'opzione del pensionamento anticipato -ha introdotto una disciplina speciale rispetto a quella di cui al d.P.R. n.157/2013, il cui contenuto letterale è di stretta interpretazione.
Tale questione risulta assorbente rispetto a quella dedotta con il ricorso, con conseguente rigetto del ricorso stesso. Le spese di lite del presente giudizio di cassazione sono compensate attesa la sopravvenienza al ricorso del suindicato orientamento di legittimità. i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore imp