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Ordinanza — n. 27581/2025 — snciv Generato dall'IA

Court rejects Inps claim that administrative pension recalculation request starts the three-year statute of limitations for judicial action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27581/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the Inps's appeal against a lower court ruling that found no statute of limitations bar on a pension recalculation claim. The appellant argued the three-year deadline began with the administrative request, but the court held that the limitation period starts only from the partial recognition of the pension benefit. Consequently, the administrative proceedings were deemed irrelevant to the limitation calculation, and the lower court's decision was quashed and remanded.

Regesto Legislator

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Art. 47, co. 6 d.P.R. n. 639/70; The three-year statute of limitations for judicial actions regarding partially recognized pension benefits expires from the date of partial recognition, excluding prior administrative requests.

Parole chiave

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statute of limitations pension recalculation partial recognition administrative request Cassazione ordinanza ricalcolo della rendita di invalidità pensione di anzianità revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 47, co. 6 d.P.R. n. 639/70
n.639/70 non può essere condivisa, dovendo qui richiamarsi l’orientamento di questa Corte (Cass.n.12400/2024, Cass.n.6399/2025), secondo cui il dies a quoprevisto dall'art. 47, co.6, d.P.R.
Art. 6 d.l. n. 103/21, conv. in l. n. 166/91

Giurisprudenza citata

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Cass.n.12400/2024
n.639/70 non può essere condivisa, dovendo qui richiamarsi l’orientamento di questa Corte (Cass.n.12400/2024, Cass.n.6399/2025), secondo cui il dies a quoprevisto dall'art.
Cass.n.6399/2025
n.639/70 non può essere condivisa, dovendo qui richiamarsi l’orientamento di questa Corte (Cass.n.12400/2024, Cass.n.6399/2025), secondo cui il dies a quoprevisto dall'art.
Cass.n.17430/2021
Si tratta di decadenza mobile triennale (Cass.n.17430/2021), sicché, con riguardo al trattamento pensionistico decorrente dal 2001, la decadenza riguarda i soli ratei di pensione antecedenti al triennio anteriore alla domanda giudiziale del 2007.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8865-2022 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro PITIGLIANI PIERO, rappresentato e difeso dagli avvocati SILVIA SOLIMANDO, EMILIO SOLIMANDO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 217/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/09/2021 R.G.N. 278/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Decadenza art.47 dpr 639/70 R.G.N.8865/2022 Cron. Rep. Ud08/10/2025 RILEVATO CHE Con sentenza n.217/21, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di Pitigliani Piero avente ad oggetto il ricalcolo della pensione di anzianità mediante computo, nei periodi di contribuzione figurativa, delle cosiddette competen z e extramensili (mensilità aggiuntive, gratifiche, competenze corrisposte per ferie e festività non fruite). Per quanto qui di interesse, riteneva la Corte d’appello che non si fosse verificata decadenza dall’azione ex art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, in quanto, sebbene la pensione fosse goduta dal 2001, la domanda di ricalcolo era del 2006, cui aveva fatto seguito un provvedimento di accoglimento solo parziale dell’Inps, mentre il ricorso in giudizio era del 2007, entro il triennio decorrente dalla domanda amministrativa di ricalcolo e poi dal provvedimento di accoglimento parziale.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. Pitigliani Piero resiste con controricorso , illustrato da memoria. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.47 d.P.R. n.639/70e 6 d.l. n.103/21, conv. in l. n.166/91, per aver fatto decorrere il termine di decadenza dalla domanda amministrativa di ricalcolo, non necessaria. Il motivo è fondato. Recita l’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, nel testo vigente ratione temporis:

“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento diaccessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.” Secondo la Corte, il dies a quo della decadenza triennale andava individuato nella domanda amministrativa di ricalcolo della pensione. Tale esegesi dell’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70 non può essere condivisa, dovendo qui richiamarsi l’orientamento di questa Corte (Cass.n.12400/2024, Cass.n.6399/2025), secondo cui il dies a quoprevisto dall'art. 47, co.6, d.P.R. n. 639/70 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea o del trattamento pensionistico, sicché i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusi dal relativo computo.

Dunque, non aveva alcun rilievo la domanda amministrativa di ricalcolo e il successivo provvedimento dell’Inps, posto che, essi si inseriscono entro un procedimento amministrativo irrilevante ai fini della decadenza. Si tratta di decadenza mobile triennale (Cass.n.17430/2021), sicché, con riguardo al trattamento pensionistico decorrente dal 2001, la decadenza riguarda i soli ratei di pensione antecedenti al triennio anteriore alla domanda giudiziale del 2007. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese