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Ordinanza Interlocutoria — n. 27578/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension claim appeal, sending case back for public hearing due to lack of admissibility grounds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27578/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory request to treat the pension appeal in a private session, ordering the case back for a public hearing. Sonia Forlani argued that the lower court failed to properly evaluate the exceptional nature of the old-age pension requirement under Law 214/2011, while INPS maintained the exclusion of self-employed contributions was legally sound. The court found no procedural prerequisites for a private session, citing the absence of specific grounds under the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.: The court must reject a request for private session treatment if no specific statutory grounds exist, mandating a return to the public docket for further examination.

Parole chiave

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private session admissibility pension of old age Law 214/2011 Code of Civil Procedure public hearing mandate accredito di vecchiaia età legale di pensionamento pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.
Art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
3, c.p.c., la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché il difetto di motivazione ex art.
Art. 24, co. 15-bis, L. n. 214/2011
per violazione dell’art. 24, co.
art. 118 disp. att. c.p
3, c.p.c., la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché il difetto di motivazione ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29204-2020 proposto da: SONIA FORLANI, rappresentata e difesa dall'avvocato AFRODITE CAROTENUTO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN; -controricorrente - avverso la sentenza n. 133/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/05/2020 R.G.N. 503/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. Oggetto R.G.N.29204/2020 Cron. Rep. Ud.08/10/2025 RILEVATO CHE con sentenza in data 13 maggio 2020, la Corte d’appello di Bologna ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS e rigettato la domanda proposta da Sonia Forlani nei confronti dell’Istituto avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 24, comma 15-bis, L. n. 214/2011 con decorrenza dall’1/10/2016; in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto che non sussistessero elementi di ordine letterale o sistematico atti a far ritenere che il requisito contributivo non dovesse essere maturato con esclusivo riferimento al Fondo di previdenza lavoratori dipendenti - o fondi sostitutivi dello stesso che postulino del pari un rapporto di lavoro subordinato - con esclusione, quindi, dei contributi da lavoro autonomo, alla luce del carattere di disposizione eccezionale da riconoscersi al comma 15-bis del richiamato art. 24; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Sonia Forlani; resiste, con controricorso, l’INPS;

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché il difetto di motivazione ex art. 360 co. 1, n. 4, c.p.c.; il secondo motivo censura la decisione impugnata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione dell’art. 24, co. 15-bis. L. n. 214/2011; denunzia, infine, parte ricorrente l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, co. 15 bis, lett. B) della legge n. 214/2011 per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 Cost.; non si ravvisano i presupposti per la trattazione in camera di consiglio delle questioni prospettate con i motivi di ricorso;

P.Q.M La Corte, ritenuta la insussistenza dei presupposti per la trattazione in camera di consiglio, rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udien