Cassation court partially allows appeal, quashing Inps expense award due to contumacy while upholding pension denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Oliva Carmelo's appeal against the Palermo Court of Appeal's dismissal of his pension regularization claim. While the court rejected arguments regarding the automaticity of pension payments and the implicit rejection of a life annuity request, it found the first-instance judgment flawed regarding litigation costs. The court ruled that the Inps, having remained absent (contumace) in the first instance, could not be awarded litigation expenses, leading to the quashing of that specific cost order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The principle of non-contestation under Art. 115 c.p.c. does not apply to absent parties, and a party's contumacy precludes the award of litigation expenses against them, even if they did not contest the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28541-2020 proposto da: OLIVA CARMELO, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO MARIA DENTICI; -ricorrente - contro A.R.N.A.S. - AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE RIBAUDO; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 250/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 967/2018;
Oggetto pensione R.G.N.28541/2020 Cron. Rep. Ud08/10/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATOCHE In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.250/20, la Corte d’appello di Palermo respingeva la domanda di Oliva Carmelo volta alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, con conseguente incremento del rateo pensionistico, per il periodo 14.3.2002-5.7.2008 durante il quale aveva lavorato in regime di parasubordinazione per l’ospedale civile A.R.N.A.S. L’Inps, rimasto contumace in primo grado, aveva proposto appello, poi accolto dalla Corte, la quale osservava che nel periodo 14.3.2002 - 31.12.2007 non risultava un inadempimento dell’Inps alla corresponsione del rateo pensionistico, poiché la documentazione in atti non dimostrava che A.R.N.A.C. avesse versato effettivamente la contribuzione indicata da Oliva a fondamento del ricalcolo,in aumento, della prestazione.
Veniva anche respinta la domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art.13 l. n.1338/62, per assenza di domanda amministrativa, con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio verso l’Inps e con compensazione delle spese di lite verso A.R.N.A.S. Avverso la sentenza, Oliva Carmelo ricorre per quattro motivi. A.R.N.A.S. resiste con controricorso, mentre l’Inps si è limitato a conferire procura difensiva. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTOCHE Con il primo motivo di ricorso, Oliva Carmelo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 e 115 c.p.c.: l’Inps non avrebbe dimostrato l’assenza della contribuzione, né aveva mai contestato tale profilo, rimanendo contumace in primo grado. Con il secondo motivo di ricorso, Oliva Carmelo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello pronunciato sulla domanda subordinata di costituzione di rendita vitalizia. Con il terzo motivo di ricorso, Oliva Carmelo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2116 c.c., 13 l. n.1338/62, anche in relazione agli artt.3 e 38 Cost., per non avere la Corte applicato il principio di automaticità delle prestazioni una volta ritenuta l’omissione contributiva.
Con il quarto motivo di ricorso, Oliva Carmelo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., per avere la Corte condannato il ricorrente alle spese di lite del primo grado nei confronti dell’Inps, nonostante esso fosse rimasto contumace. Il primo motivo è infondatoin parte e inammissibile per altra parte. Diversamente da quanto argomenta il motivo, spettava a Oliva dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa. Questa era diretta ad ottenere un aumento del proprio assegno pensionistico sul presupposto che il datore avesse versato tutti i contributi dovuti e che l’Inps non li avesse invece correttamente conteggiati.
Oliva era perciò tenuto a dimostrare il versamento effettivo da parte di A.R.N.A.S. della contribuzione. L’Inps, con l’atto d’appello, aveva contestato che fosse stata versata contribuzione superiore, riferibile ad Oliva, rispetto a quella valutata dall’ente stesso. A.R.N.A.S. aveva versato una contribuzione cumulativa, riferibile a vari lavoratori nessuno dei quali peraltro indicato come parasubordinato e senza alcuna specifica imputazione per ciascun lavoratore. L’Inps ha dimostrato di aver esattamente adempiuto alla prestazione pensionistica in relazione alla contribuzione riferibile a Oliva, mentre la prova che in realtà era stata versata contribuzione superiore spettava a Oliva stesso.
Né rileva l’art.115 c.p.c., poiché la contumacia serbata dall’Inps in primo grado non può valere come mancata contestazione: l’art.115, co.1 c. p. c. , nel dettare il principio di non contestazione,si riferisce infatti alla sol a partecostituita (Cass. n. 1 68 00/ 20 18) . Quanto,poi, alla contestazione svolta in motivo , circa la valutazione del materiale istruttorio dal quale risulterebbe provato il versamento di contribuzione riferibile al ricorrente in misura superiore a quella accreditata dall’Inps, trattasi di contestazione inammissibile, poiché censura un apprezzamento della prova spettante al giudice di merito ex art.116 c.p.c. , peraltroin difetto di allegazione su alcun fatto decisivo omesso ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.
Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale ha dato atto, nella narrativa della sentenza, di tutte le domande svolte in primo grado da Oliva e, accogliendo interamente l’appello dell’Inps, ha respinto dette domand e , anche in modo implicito, compresa quella subordinata di costituzione di rendita vitalizia ex art.13 l. n.1338/62. In particolare, si è avuto rigetto implicito sulla stessa per il periodo 14.3.2002- 31.12.2007, e rigetto espresso per il successivo periodo fino al 5.7.2008. Il terzo motivo è infondato. Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica ai lavoratori parasubordinati, come questa Corte (Cass.n.11430/2021, Cass.n.30474/2024) ha avuto modo di affermare con orientamento dal quale non v’è motivo di discostarsi.
Riguardo poi alla costituzione di rendita vitalizia ex art.13 l. n.1338/62, basti qui rilevare che nessuna censura il motivo invoca contro la sentenza d’appello laddove ha rilevato la carenza di domanda amministrativa Il quarto motivo è fondato. Essendo pacifico che l’Inps rimase contumace in primo grado, non potevano essergli liquidate le spese a favore (Cass.n.7361/2023). Conclusivamente, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore dell’Inps e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito confermando le statuizioni della Corte d’appello e solo eliminando la condanna di Oliva al pagamento delle spese di lite in favore dell’Inps per il primo grado.
Nulla sulle spesedel presente giudizio di cassazione nel rapporto tra Oliva e A.R.N.A.S. poiché l’impugnazione ri