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Ordinanza Interlocutoria — n. 27573/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on pension grounds, ruling dismissal for failed probation is not equivalent to dismissal for unemployment benefits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27573/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court decision denying early retirement benefits to a worker who failed a probation period. The appellant argued that a dismissal for failing probation should be treated as a dismissal under the law allowing early retirement, but the court held it was merely a termination at will without the legal protections of a formal dismissal. Consequently, the court found no clear error in the lower court's interpretation and ordered the case to be retried.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 199, lett. a, della legge n. 232/2016; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: The court ruled that a termination of employment due to failure to pass a probation period does not constitute a dismissal for the purposes of early retirement eligibility, as it lacks the legal characteristics of a dismissal.

Parole chiave

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early retirement eligibility probation period termination dismissal equivalence unemployment benefits labor contract termination pensionamento anticipato accredito di vecchiaia età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 199, lett. a, della legge n. 232/2016
civ., per violazione dell’art. 1, comma 199, lett. a, della legge n. 232/2016, in combinato disposto con gli artt.2096 e 2118 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE La sentenza è censurata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell’art.
Artt. 2096 e 2118 cod. civ.
Art. 10 della legge n. 604/1966
e con l’art. 10 della legge n. 604/1966, per avere la Corte escluso la cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova come ipotesi equiparabile al licenziamento che dà titolo al pensionamento anticipato.
art. 7 legge n. 604/1966
(ossia, oltre alle dimissioni per giusta causa o la risoluzione ex art. 7 legge n.
art. 2096 cod. civ
Secondo parte ricorrente, viceversa, il recesso datoriale per esito negativo della prova ex art. 2096 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 189/1980 della Corte Costituzionale
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3661-2020 proposto da: ALLEGRA MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA SERRETI, AMOS ANDREONI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 644/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 39/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.3661/2020 Cron. Rep. Ud08/10/2025 RILEVATO CHE Maurizio Allegra impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 644/2019 della Corte d’appello di Bologna che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Ravenna, ha respinto la domanda volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci ex art. 1, comma 199, della legge n. 232/2016. Resiste INPS con controricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.

CONSIDERATO CHE La sentenza è censurata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 1, comma 199, lett. a, della legge n. 232/2016, in combinato disposto con gli artt.2096 e 2118 cod. civ. e con l’art. 10 della legge n. 604/1966, per avere la Corte escluso la cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova come ipotesi equiparabile al licenziamento che dà titolo al pensionamento anticipato. L’art. 1, comma 199, cit., nella parte che interessa, stabilisce che: «A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:

a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi». Risulta dal ricorso e dalla sentenza che il signorAllegra, assunto con un contratto che prevedeva un periodo di prova di tre mesi, è stato licenziato il 29 settembre 2017 per mancato superamento della prova, percependo la Naspi dal 6 ottobre 2017 al 2 novembre 2017.

Ad avviso della Corte territoriale, la condizione del lavoratore che non ha superato il periodo di prova non rientra tra le ipotesi tassative che legittimano l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 1, comma 199, cit. (ossia, oltre alle dimissioni per giusta causa o la risoluzione ex art. 7 legge n. 604/1966, il licenziamento individuale e collettivo), ritenendo certo che non possa qualificarsicome licenziamento “il recesso entro il termine sancito per la prova –nel caso in cui il relativo patto sia valido –a causa del mancato superamento della stessa”, trattandosi di “una clausola a cui le parti condizionano l’assunzione definitiva che permette al datore di lavoro di cessare il rapporto senza alcun obbligo di motivazione e senza obbligo di forma scritta, tanto è vero che anche la tutela offerta dall’ordinamento giuridico è del tutto differente da quella prevista per il licenziamento”, di tal chè “difetta nel caso concreto il requisito sub a), in quanto lo stato di disoccupazione non era conseguente ad un licenziamento bensì ad un recesso in prova”.

Né, ad avviso dei Giudici, porta a conclusioni contrarie la previsione di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 22/2015 in tema di Naspi, “che non richiama il licenziamento ma la perdita involontaria della occupazione…) non essendo i due istituti –pur accomunati dallo “stato di disoccupazione” – necessariamente sovrapponibili”. Secondo parte ricorrente, viceversa, il recesso datoriale per esito negativo della prova ex art. 2096 cod. civ. non è ontologicamente diverso dalle altre fattispecie di licenziamento individuale, trattandosi solo di un recesso ad nutum.

Peraltro, la libertà nel recesso non significa che esso sia a totale discrezione del datore di lavoro: la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 189/1980, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità degli artt. 2096, comma 3, c.c. e 10 della legge n.604/1966, nelle parti in cui consentono il recesso immotivato del datore dal rapporto di lavoro in prova, ma a patto di riconoscere la sindacabilità del concreto esercizio del recesso operato dall'imprenditore in costanza del periodo di prova e l'annullabilità dell'atto nel quale si esprime, tutte le volte in cui il lavoratore dimostri o il positivo superamento dell'esperimento o l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito.

Stante la rilevanza nomofilattica del thema decidendum introdotto dal motivo di ricorso sopra sintetizzato, in ordine all’interpretazione del recesso datoriale avvenuto nel corso del periodo di prova, motivato dal mancato superamento della stessa (in un caso in cui non è in discussione la validità del patto), ai fini del pensionamento anticipato ex art. 1, comma 199, della legge n. 232/2016, il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria e ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della c