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Decreto — n. 27415/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and successful conciliation agreement.

Numero d'incarto Decreto — n. 27415/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal and the existence of a valid conciliation agreement. The appellant, LILT, had previously withdrawn from the lawsuit, which the court noted in its review of the case file. Consequently, the appeal against the lower court's judgment was rejected without a substantive ruling on the merits of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws from the proceedings and a conciliation agreement exists, the court declares the process extinct, terminating the litigation without further examination.

Parole chiave

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procedural extinction party withdrawal conciliation agreement appeal dismissal civil procedure code rinuncia al dibattimento orale ritiro dell'atto procedurale revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI –LILT - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. Mario Miceli, domicilio digitale ; dall’Avv. Federico Sorrentino, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro FIORAVANTI SABINO, r appresentat o e difes o dall’Avv. Giovanni De Francesco, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n.4741-2022, depositata il 21.12.2022, N.R.G. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n.4741-2022, depositata il 21.12.2022, N.R.G. -2019;

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e comunicazione della stessa alla controparte; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c.e il verbale di conciliazione intervenuto fra le parti, dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 13.10.2025 I