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Decreto — n. 27412/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, declaring the proceedings extinct under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 27412/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the proceedings extinct because the plaintiff, Ferrovie della Calabria SRL, formally withdrew the appeal. The defendant, Staine Fabio, accepted this withdrawal, leading the court to apply articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal against the Second Instance Court's judgment was rejected without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts it, the court must declare the proceedings extinct.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure plaintiff withdrawal acceptance by defendant ritiro dell'atto procedurale rinuncia al dibattimento orale chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: FERROVIE DELLA CALABRIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. Giancarlo Gentile, domicilio digitale ; e dall’Avv. Brunella Ariganello, d.d. ;giusta procura in atti; ricorrente contro STAINE FABIO, rappresentat o e difes o dall’Avv. Enzo Grandinetti, domicilio digitale e dall’Avv. Giancarlo Grandinetti d.d. ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, numero 927-2021 depositata il 8.10.2021 N.R.G. 743-2019; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente, che controparte ha accettato; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 13.10.2025