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Ordinanza — n. 27373/2025 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Supreme Court ruling to remove double fee order after INPS appeal was granted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27373/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted INPS's request to correct a material error in a previous judgment. The original ruling incorrectly stated that procedural conditions for doubling the court fee existed, despite the INPS's appeal having been fully accepted. The court determined this was a clerical mistake regarding the legal consequence of the appeal's outcome and ordered the text to be amended to reflect non-existence of such conditions.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.; Material errors in judgments are correctable when they involve a fortuitous divergence between the court's reasoning and its literal expression, such as affirming a condition that was legally negated by the final decision.

Parole chiave

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material error correction double court fee Supreme Court ruling clerical mistake procedural conditions INPS appeal c.p.c. provisions importo della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19601/2011
Cass. S.U. n. 16415/2018
19601/2011; Cass. S.U. n. 16415/2018; Cass.
Cass. n. 572/2019
16415/2018; Cass. n. 572/2019; Cass.
Cass. n. 16877/2020
572/2019; Cass. n. 16877/2020; e ord.
Cass. n. 12184/2020
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184/2020; Cass.
Cass. S.U. n. 9438/2002
Cass. ord. n. 16032/2025
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4170-2025 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro FIORENTINI STEFANIA in qualità di erede di BRANDI ERMINIA; -intimata – per la correzione della sentenza n. 4288/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/02/2025 R.G.N. 15235/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere Dott.

ATTILIO FRANCO ORIO. RILEVATO CHE Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.4170/2025 Cron. Rep. Ud08/07/2025 1.L’INPS propone istanza di correzione di errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n.4288/2025, pubblicata il 19/2/2025, nella parte in cui, in dispositivo, ha statuito a carico del ricorrente la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 co.1-quater dPR 115/2002, nonostante il ricorso per cassazione dell’Istituto sia stato accolto e la sentenza impugnata sia stata cassata senza rinvio.

2. Fiorentini Stefania, controricorrente nel citato giudizio, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 8 luglio 2025. CONSIDERATO CHE 1.INPS deduce che l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato presuppone il fatto oggettivo del rigetto dell’impugnazione, senza alcun apprezzamento o valutazione da parte del giudice; pertanto, l’affermazione della debenza, a fronte di u n integrale accoglimento del proprio ricorso, costituisce un mero refuso, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale. Conclude per la correzione del dispositivo mediante sostituzione della parola “sussistono” con le parole “non sussistono”.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

3. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi(Cass. n. 19601/2011; Cass. S.U. n. 16415/2018; Cass. n. 572/2019; Cass. n. 16877/2020; e ord. n. 4195/2023).

4. Nel caso in esame, considerato che il ricorso dell’INPS è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, è evidente l’errore materiale in cui è incorsa la citata sentenza laddove nel dispositivo ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, misura che presuppone, invece, per dettato normativo (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002), il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.

5. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la sentenza n.4288/2025, attraverso l’indicazione nel 4° rigo del dispositivo della espressione “non sussistono” anziché “sussistono”; va anche disposta l’eliminazione dell’ultimo inciso “se dovuto” poiché è certa l’insussistenza dei presupposti processuali per la condanna al versamento del doppio del contributo unificato.

6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 10203/2009; Cass., S.U. n. 9438/2002) nel senso che manca una parte soccombente in senso proprio ( ord. 26566/23); e nessuna statuizione sulle spese è dovuta “neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass.

SU 29432/2024 ), poiché il “procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non é diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo” (Cass. ord. n.16032/25). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo della sentenza Corte cassazione n. 4288/2025 sia corretto nei sensi di cui in motivazione. Manda alla Cancelleria di annotare la correzio