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Ordinanza — n. 27351/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding electronic service formalities, upholding lower court's rejection of scanned PDF evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27351/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court erred in declaring the appeal inadmissible due to defective electronic service. The appellant argued that a scanned copy of the notification was sufficient, while the lower court required specific digital file formats (msg/eml) and metadata as mandated by law. The court ruled that without these precise digital proofs, the delivery cannot be verified, and since the appellant failed to cure the defect, the appeal was properly dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 9 della legge n. 53 del 1994; Art. 19 bis del provvedimento del Responsabile DGSIA del 16 aprile 2014: The strict adherence to specific digital formats and metadata for electronic service is mandatory to prove delivery; failure to comply renders the notification null unless the actual delivery can be proven by other means.

Parole chiave

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electronic service formalities PEC notification requirements digital proof of delivery nullity of notification sanation of defects appellant death in cassation procedural regularity soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 9 della legge n. 53 del 1994
L a Corte territoriale ha ritenuto inidonea la produzione, in via telematica, della copia scansionata dei messaggi di inoltro e accettazione della notificazione dell’atto di appello, poichéla parte, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994 e dell’art.
Art. 19 bis del provvedimento del Responsabile DGSIA del 16 aprile 2014
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Nel merito, con l’unico motivo di ricorso , è dedotta la violazione e falsa applicazione -ex art. 360 n.3c.p.c.- dell’art.
Art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.
in formato PDF), «salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10910 del 2025
Cass. n. 19661 del 2024
10910 del 2025 e Cass. n. 19661 del 2024 ) .
Cass. n. 16189 del 2023
[…], la nullità della notificazione»(Cass. n. 16189 del 2023) .
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 48-2023 proposto da: CAROTA RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avvocato STELLA VIGLIOTTI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato – avverso la sentenza n. 1276/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/06/2022 R.G.N. 487/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: Oggetto Notifica telematica appello. Prova R.G.N.48/2023 Cron. Rep. Ud08/07/2025 1. La Corte di Appello di Bari , con sentenza n. 1276/2022, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per difetto di prova della notifica dell’atto di appello. 1.1.

L a Corte territoriale ha ritenuto inidonea la produzione, in via telematica, della copia scansionata dei messaggi di inoltro e accettazione della notificazione dell’atto di appello, poichéla parte, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994 e dell’art. 19 bis del provvedimento del responsabile DGSIA del 16 aprile 2014, avrebbe dovutofornire la prova della notifica telematica dell’atto di impugnazione con invio, nel fascicolo telematico, dei duplicati dei files delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (aventi estensione msg ed eml). 1.2.

Ha, p ertanto , a ssegnato un termine per procedere alla regolarizzazione della notifica nei termini esposti ovvero alla rinotifica dell'atto di appello (in difetto di costitu zione dell’Istituto appellato) ma l ’ appellante non ha ottempera to all'ordine giudiziale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione , con un motivo , la parte in epigrafe. Èrimasto intimato l’INPS.

3. La difesa del ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato istanza diinterruzione del giudizio stante il sopraggiunto decesso della parte. CONSIDERATO CHE:

4. In primo luogo, va disattesa l'istanza di interruzione del giudizio permorte del ricorrente. Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzionedel processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo né consente agli eredi di taleparte l'ingresso nel processo (tra le più recentiCass. n. 10910 del 2025 e Cass. n. 19661 del 2024 ) .

5. Nel merito, con l’unico motivo di ricorso , è dedotta la violazione e falsa applicazione -ex art. 360 n.3c.p.c.- dell’art. 9 della legge n. 53del 1994. 5.1. Parte ricorrente censura la decisione adottata e assume la ritualità della notificazione,a mezzo pec, del l’atto di gravame.

6. Il motivo , come argomentato, è infondato. 6.1. Questa Corte ha chiarito che, i n tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, «la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis,comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis legge cit. […], la nullità della notificazione»(Cass. n. 16189 del 2023) . 6.2.

La sanzione della nullità riflette la considerazione che «soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l’apertura del file, di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio»( Cass. n. 16189 del 2023 cit.). 6.3.

T ale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), «salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass. ult. cit.).

7. Nel caso di specie, la Corte di appello, rilevata la nullità della notifica, in applicazione dei principi esposti, ha consentito la sanatoria del vizio, anche mediante rinnovazione della notifica; non avendo la parte provveduto a tanto, ha correttamente adottato la pronuncia impugnata.

8. In queste sede , i rilievi sono genericamente sviluppati. Essi non dimostran o né l’impossibilità di dare esecuzione all’ordine giudiziario né che la prova della tempestiva consegna fosse, in concreto,altrimenti ricavabile dagli atti processuali.

9. Segue , pertanto, il rigetto del ricorso , nulla statuendosi sullespese del giudizio di legittimità per non avere l'intimatosvolto alcuna attività difensiva. 10.In considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del