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Ordinanza — n. 27310/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on psychological damage claim, ruling it inadmissible due to lack of specific legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27310/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by ARES 118 inadmissible, rejecting the claim for psychological damage based on insufficient legal grounds. While the lower court found the damage proven due to excessive work hours and a decade-long lack of breaks, the appellant argued that such damage requires proof of exceeding legal rest limits. The court held that the lower court's reasoning did not rely on the specific jurisprudential principles regarding daily or weekly rest violations but rather on general factors of job severity, making the appeal's specific legal censure irrelevant to the actual decision.

Regesto Legislator

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Art. 2087 c.c.; d.lgs. n. 66/2003: The constitutional protection for psychological damage is limited to cases involving the lack of daily or weekly rest, not merely the absence of a daily pause, and appeals must specifically target the ratio decidendi of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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psychological damage workplace rest violations inadmissible appeal ratio decidendi presumptive evidence labor law Cassation procedure durata dell'incapacità lavorativa

Disposizioni normative citate

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Art. 2087 c.c.
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2087 c.c., degli artt.
Art. 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 66/2003
Art. 278 c.p.c.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c. e dell’art.
Art. 1226 c.c.
Art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002
art. 2087 c.c
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2087 c.c., degli artt.
art. 278 c.p
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c.
art. 1226 c.c
art. 91 c.p
Con il terzo ed ultimo motivo ci si duole della violazione dell’art. 91 c.p.c., atteso che le spese di lite in ragione della infondatezza della domanda dovevano essere poste a carico degli originari ricorrenti.
art. 8 d.Lgs. n. 66/2003
La sentenza della Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello di ARES118 e, dato atto del giudicato interno formatosi sulla violazione dell’art. 8 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14.710/2015
Al riguardo parte ricorrente precisa che la pausanon ha copertura costituzionale e richiama un passaggio della motivazione di Cass. n. 14.710/2015 per sostenere che il danno da usura psicofisica si può configurare solo in caso di prestazione lavorativa che ecceda in maniera abnorme i limiti legali o contrattuali.
Cass. n. 2886/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 898-2024 proposto da: ARES 118 - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BERRETTA; -ricorrente - contro RAPONI AUGUSTO, BRUGNARA GIOVANNI, COPPOLECCHIA LETIZIA, DI FABIO MASSIMO, GOLINI EMIDIO, MESSINA ANTONELLA, PAGLIEI ALESSANDRA, PORROVECCHIO DANIELE, SGRIGNA BRUNO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2570/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2023 R.G.N. 1184/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO GARRI. Oggetto ARES Risarcimento danno da usura psico- fisica R.G.N.898/2024 Cron. Rep. Ud.04/07/2025 FATTI DI CAUSA 1. La sentenza della Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello di ARES118 e, dato atto del giudicato interno formatosi sulla violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 ha ritenuto provata, sulla base di elementi presuntivi indicati in motivazione, l’usura psicofisica, in ragione della maggiore gravosità del lavoro,valorizzando l’estensione oraria del turno, la continuità dello stesso e il protrarsi dell’inadempimento per oltre un decennio.

Quanto alla liquidazione la Corte distrettuale ha rilevatoche il T ribunale ha considerato la retribuzione quale mero parametro della liquidazione equitativa e non come corrispettivo ed inoltre ha limitato la sua statuizione solo all’an della pretesa, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione ARES sulla base di tre motivi, cui hanno resistito con controricorso i dipendenti. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2087 c.c., degli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 66/2003 e vizio motivazionale. Si addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto provato il diritto al risarcimento sulla base di una motivazione mancante e/o apparente e/o perplessa e di avere erroneamente ritenuto applicabile allafattispecie l’orientamento formatosi in relazione alla mancata fruizione del riposo giornaliero e di quello settimanale. Al riguardo parte ricorrente precisa che la pausanon ha copertura costituzionale e richiama un passaggio della motivazione di Cass. n. 14.710/2015 per sostenere che il danno da usura psicofisica si può configurare solo in caso di prestazione lavorativa che ecceda in maniera abnorme i limiti legali o contrattuali.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c. e dell’art. 1226 c.c.. L’Agenzia ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere motivato erroneamente il rigetto del secondo motivo di appello ed evidenzia che la corte di merito, contraddittoriamente, ha rilevato, da un lato , la natura di mero parametro della retribuzione ai fini della quantificazione del danno, dall’altro la valenza esclusivamente generica della pronuncia di condanna del giudice di primo grado, limitata al solo an debeatur.

3. Con il terzo ed ultimo motivo ci si duole della violazione dell’art. 91 c.p.c., atteso che le spese di lite in ragione della infondatezza della domanda dovevano essere poste a carico degli originari ricorrenti.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La censura contesta la decisione nella misura in cui ha ritenuto sussistente la fattispecie di danno risarcibile a titolo di “usura psicofisica” in relazione alla violazione dell'art. 8 d.Lgs. n. 66/2003 sulla base di un'indebita trasposizione dei principi di diritto affermati in riferimento alle ipotesi,del tutto differenti, di inadempimento degli obblighi derivanti dagli articoli 7 (riposo giornaliero) e 9 (riposo settimanale) del decreto legislativo citato in combinato disposto con l'art 36, commi 2 e 3Cost..

Ad avviso di parte ricorrente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione richiamata in motivazione dalla Corte di merito perimetra la sussistenza del danno da usura psicofisica in capo al lavoratore ai soli riposi giornalieri e settimanali in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'articolo 36 Cost., sì che la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie - per le quali siffatta copertura non sussiste - come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero - previste del Regolamenton. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett.

a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138 -, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata). In altri termini, la tutela costituzionale con conseguente riconoscimento del danno da usura psico fisica è limitata alle sole ipotesi di riposo giornaliero o settimanale, ma non alla pausa giornaliera come nel caso di specie. Ciò posto, rileva questo Collegio come il motivo di ricorso non colga la ratio decidendi posta alla base della sentenza impugnata. Nella motivazione si legge: “Pertanto, l'estensione oraria del turno la continuità dello stesso, nonché il protrarsi dell'inadempimento datoriale senza soluzione di continuità per un decennio rappresentano a parere del collegio elementi presuntivi sulla base dei quali riconoscere il danno lamentato alla salute in quanto aggravanti l'ordinaria penosità del lavoro”.

In altri termini, la decisione impugnata non si limita ad applicare i principi giurisprudenziali in materia di danno da usura psicofisica per mancato riposo giornaliero o settimanale, ma accerta in concreto la sussistenza del danno sulla base di una serie di elementi presuntivi comprovanti la maggiore gravosità del lavoro in relazione alla mancata fruizione della pausa di 10 minuti giornalieri. Su tale specifica ratio decidendi parte ricorrente nulla dice aggredendo esclusivamente la pronuncia in ordine all'asserito inconferente richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di danno da usura psicofisica.

5. Anche il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili. Il secondo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che quanto al parametro ha ritenuto che la retribuzione fosse stata assunta come mero criterio orientativo per la liquidazione equitativa, valorizzando, altresì, la natura generica della pronuncia per sottolineare che «le questioni relative al numero delle pause non godute» andavano rimesse e proposte nel separato giudizio. I due argomenti rispondono ai separati profili di censura in sede di gravame come riassunti a pag. 3 della pronuncia, su cui la corte di merito provvede a rispondere specificamente, senza alcuna contraddizione logico- giuridica.

6. In ordine al terzo motivo è evidente la sua inammissibilità perché prospetta l’erronea statuizione sulle spese dei giudizi di merito solo quale conseguenza dell’asserita fondatezza delle prime due censure. Conclusivamente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con addebito al ricorrente (parte soccombente) delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 4.000,00, a titolo di compensi ed in € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge da distrarre in favore del l’avvocato Antonio Rosario Bongarzone dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i