Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27307/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on presumption of damage due to lack of convergent evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27307/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to award damages for physical and psychological exhaustion. The court found that the employer's long-term practice of assigning consecutive work shifts exceeding six hours without the mandatory ten-minute break constituted sufficient presumptive evidence of harm. The appellate court's reasoning was deemed legally sound because the specific factual circumstances and the convergence of multiple indicators were properly analyzed, rejecting the appellant's claim that the evidence was insufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2729 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: A presumption of fact is valid only when based on serious, precise, and convergent indicators; a cassation complaint fails if it merely proposes a different probabilistic inference without demonstrating a lack of convergence in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
presumption of fact convergent indicators physical and psychological exhaustion workplace rest rights inadmissible appeal termine calcolato a ore ritardo scusabile riposo compensativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2729 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
e 1218 c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
Art. 8 d.lgs. n. 66/2003
Art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002
artt. 2697 c.c
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2087 c.c.
art. 2729 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 22304-2024 proposto da: ARES 118 - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO GRILLEA; -ricorrente - contro DE CRISTOFARO FABIO, ACCIACCARELLI MAURO, ALVITI STEFANO, ANNUNZIATO SALVATORE, BERNONI LUCIANO, BOMPANE ANTONELLA, CANZANO PAOLO, COCOCCIA GIULIANO, COLLURA VINCENZO, COPPOLA FABIO, GIACOMI FRANCO, GIULIANI CABIRIA, LATTANZI DOMENICO, LIANI ORIETTA, LOIACONO CATIA, MARENGO GIOVANNI, MELCHIORRI FABIO, MILENO CESARIO, MORTALE MARINA, PIERONI LUCA, PORTESI GIANNI, ROMANO ANGELA, RINALDI ANTONELLA, ROSSILLI GIANCARLO, SIBIO GIUSEPPE, SANTONATI VALTER, SPAZIANI STEFANO, TOMMASI Oggetto ARES Risarcimento danno usura psico-fisica R.G.N.22304/2024 Cron.

Rep. Ud.04/07/2025 ANNARITA, UGAZZI MAURIZIO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE; -controricorrenti - nonché contro BAGNATO ROSA VITTORIA, BARLETTA VINCENZO, BASTARI SONIA, BENDIA ALESSANDRO, BRANCHI MONICA, BULZONI PAOLA, CAMERANI LUCIANO, CARNEVALE DONATELLA, CARPANETO ANDREA, CHIERICI GIANFRANCO, CIMINO LUCA, COLATEI MASSIMO, COLOGNESE TIZIANA, CONTENTO ANNALISA, COSTANTINI ROSSANA, D'AVINO ORNELLA, DE LUCIA PASQUALE, DE GIORGI SILVANO, DI CARLO CINZIA, DI GIORGIO FABIO, DI LODOVICO MASIMILIANO, FERRARA CRISTINA, FIDATI PAOLO, FRANGELLI PIERINO, GOFFREDO GIAN PIERO, GUGLIELMI CRISTIANA, MANZAROLI DEBORAH, MASTRANTONIO CRISTINA, MAUTI ENNIO, MORONI MAURIZIO, NARDONI ALDO, PANCUCCI LUIGIA, PANICHI FRANCESCA ROMANA, PAOLINI MASSIMO, PERNIÈ ANDREA, PIZZUTI TIZIANA, PROIETTI ENRICO, PUCCIARELLI DANIELE, RENGA MARCELLO, ROMELLI ALESSANDRA, SAMÀ FRANCESCO, SCROPPO MARIA GRAZIA, SEMENTILLI SANDRO, TALUCCI FABIO, TERRIBILI GIAN PAOLO, TITUBANTE DOMENICO, VICHI DANILO, ZANGRILLI STEFANIA, ZAPPU STEFANO; -intimati - avverso la sentenza n. 1597/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2024 R.G.N. 2306/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Ares 118 avverso la sentenza del Tribunale che, accertato il diritto dei dipendenti a fruire della pausa giornaliera, aveva condannato l’agenzia al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio. La Corte territoriale ha ritenuto infondato (se non inammissibile) il primo motivo di appello,perché non specificamente riferibile al decisum, ed in particolare perché incentrato sulla pausa pranzo, mentre il Tribunale aveva chiarito la diversità fra quest’ultima e la pausa di 10 minuti in occasione del turno lavorativo.

Quanto poi al risarcimento del danno la Corte di merito, richiamati i precedenti della stessa corte, ha rilevato che in caso di danno da usura psicofisica è ammesso il ricorso alla prova presuntiva ai fini della dimostrazione del danno, nella specie ritenendolo provato in considerazione delle modalità della condotta datoriale, protrattasi per molti anni, della assegnazione dei dipendenti a turni consecutivi per oltre sei ore senza fruizione della pausa spettante di diritto al superamento della sesta ora di lavoro. Ad avviso della corte di merito “L’intrinseca lesività della condotta datoriale così accertata consente di ritenere presuntivamente provato il danno da usura psico-fisica subito dai lavoratori nonché il loro corrispondente diritto al risarcimento del danno”.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Ares118 sulla base di due motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2087 c.c. e 1218 c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Deduce la ricorrente che la corte distrettuale ha ritenuto provato il danno senza che i dipendenti ARES avessero allegato e provato in alcun modo le conseguenze derivanti dalla condotta datoriale, non essendo configurabile nel caso di specie un danno in re ipsadeterminato dall’inadempimento della convenuta. In altri termini, premesso che il danno non può essere in re ipsa e che il pregiudizio derivato dall’inadempimento datoriale deve essere dimostrato, si assume che la Corte territoriale ha errato nel ritenere provato il danno.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2059, 2697 e 2729 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. L’azienda sostiene che ha errato la Corte d’appello nel valorizzare solo la mancata fruizione della pausa e la durata dell’inadempimento, senza tener conto dell’allestimento di locali nei quali era consentito ai dipendenti riposarsi in attesa delle chiamate, con conseguente violazione delle regole poste a base del procedimento presuntivo. La corte di merito avrebbe ritenuto erroneamente raggiunta la prova senza valutare ulteriori elementi quali la quantità e qualità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura dell’attività prestata da ciascun lavoratore e le ore effettive di impegno, la postazione di lavoro e la presenza di poltrone relax per l’attesa, tutti elementi suscettibili di valutazione ai fini dell’accertamento circa la sussistenza del danno di natura psico-fisica.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima sono inammissibili. 3.1 Va al riguardo premesso che (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022) in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. 3.2 Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma. 3.3 Ciò posto, nel caso di specie la corte con un accertamento di merito presuntivo insindacabile in sede di legittimità ha ritenuto l’illegittimità della condotta datoriale protrattasi in maniera continuativa per molti anni sin dal 2008 attraverso la predisposizione di turni di lavoro consecutivi oltre le sei ore senza la fruizione della pausa di 10 minuti spettante di diritto con conseguente danno da integrità psico-fisica determinato dalla eccessiva gravosità del lavoro e, come evidenziato dall’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, tale da impedire il recupero delle energie psico fisiche del lavoratore.

Tali elementi presuntivi sono idonei a supportare l’impianto motivazionaledella sentenza impugnata e a ritenere non violati i principi in materia di prova presuntiva, concretandosi le censure dedotte nel ricorso in una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e comunque nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta ed applicata dal giudice di merito.

4. Conclusivamente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con addebito al ricorrente (parte soccombente) delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00, a titolo di compensi ed in € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge, da distrarrein favore dell’avvocato Antonio Rosario Bongarzone dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ