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Ordinanza — n. 27277/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal allowing partial payment of senior role pay differences for administrative assistants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27277/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against the Court of Appeal's dismissal of the administrative assistants' claim for senior role pay differences. While the lower court correctly applied Constitutional Court principles regarding the absorption of senior roles after 21 years of service, it failed to conduct a concrete factual assessment of the specific pay differential for each employee. Consequently, the case was remanded to the lower court to calculate the exact additional compensation due based on the established legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 36 Cost.; Art. 2 CCNL scuola 2008: The Constitutional Court's ruling on the absorption of senior roles does not preclude a concrete factual assessment of the specific pay differential between administrative assistants and directors of general services, requiring the lower court to calculate the exact additional compensation due.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative assistants senior role pay Constitutional Court ruling pay differential calculation remand for factual assessment public employment collective agreement application indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 Cost.
62 del CCNL scuola del 29.11.2007 (art. 360 n.
Art. 2 CCNL scuola 29.11.2007
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il MIUR al pagamento delle differenze retributive per gli incarichi conclusi sino all’a.s. 2012/2013 quantificate giusta il metodo di calcolo vigente anteriormente all’entrata in vigore della legge di Stabilità 2013.
Art. 62 CCNL scuola 29.11.2007
2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 prevista dall’ art. 62 del CCNL scuola del 29.11.2007 (art.
Art. 360 n. 1 punto 3 c.p.c.
165/2001 - (art. 360 n. 1 punto 3 c.p.c.) - mancato riconoscimento indennità di mansioni superiori.
Corte Costituzionale n. 71/2021
art. 52 D.Lgs. n. 165/2001
La corte territoriale non ha riconosciuto ai ricorrenti la retribuzione loro spettante per aver svolto mansioni nel loro profilo superiore in violazione del quarto comma dell’art. 52 D.Lgs. n. 165/2001.
art. 118 disp. att. c.p
15198, cui si intende dare seguito in quanto condivisibile e che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 36 Cost
62 del CCNL scuola del 29.11.2007 (art. 360 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 115/2003
Corte Costituzionale n. 273/1997
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 28892/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding public employee pay for superior duties under new collective agreement rules.
Sentenza 71/2021
Italian Constitutional Court dismisses challenge to administrative assistant salary formula violating equality and reasonableness.
Ordinanza — n. 26849/2025 — snciv
Cassation court dismisses administrative assistant's claim for DSGA tenure recognition due to fixed-term contract inapplicability.
Ordinanza — n. 9692/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to meet procedural specificity requirements.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17287-2024 proposto da: BENNARDELLO ANTONELLA, BONANNO CLAUDIA, PANUNZIO ANNA, BANFI DONATELLA, SIMCICH TIZIANA, DANTI PAOLA, SANSALONE GABRIELLA, tutte rappresentate e difese dall'avvocato VALERIO FEMIA; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI GENOVA; -intimato - avverso la sentenza n. 59/2024 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/03/2024 R.G.N. 160/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. Oggetto PUBBLICO IMPIEGO DIFFERENZE RETRIBUTIVE R.G.N.17287/2024 Cron. Rep. Ud.01/07/2025 FATTI DI CAUSA 1. Le odierne ricorrenti, dipendenti del MIUR con qualifica di “assistente amministrativo”, premettendo di aver svolto mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, adivano il Tribunale per ottenere la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento delle predette mansioni.

2. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il MIUR al pagamento delle differenze retributive per gli incarichi conclusi sino all’a.s. 2012/2013 quantificate giusta il metodo di calcolo vigente anteriormente all’entrata in vigore della legge di Stabilità 2013.

3. La Corte di Appello di Genova rigettava l’appello proposto dalle lavoratrici, evidenziando che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 71/2021, aveva confermato la legittimità costituzionale del metodo di calcolo e dell’assorbimento degli emolumenti, attesa la conformità della normativa censurata rispetto al principio di cui all'articolo 36 primo comma Cost., dal momento che l’art. 1 comma 45 della legge n. 228/2012 assicura all'assistente amministrativo di conseguire il trattamento economico previsto per il DGSA al livello iniziale della progressione economica (con richiamo anche alla ordinanza n. 108/2016). Pertanto, l'attuale meccanismo con decorrenza dall’anno scolastico 2013 comporta, dopo i 21 anni di anzianità, l'azzeramento del compenso per le mansioni superiori, con assorbimento della posizione economica.

4. Proponevano ricorso per cassazione le dipendenti, assistito da due motivi illustrato da memoria. L’amministrazione rimaneva intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto - art. 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 prevista dall’ art. 62 del CCNL scuola del 29.11.2007 (art. 360 n. 1 punto 3 c.p.c) – mancato riconoscimento della posizione economica. La corte distrettuale ha erroneamente confermato la sentenza di primo grado senza un’effettiva analisi della posizione dei singoli dipendenti ritenendo legittimo l’operato dell’amministrazione che ha ritenuto non dovuto alcunchè a titolo di indennità di mansioni superiori e a titolo di posizione economica successivamente all’a.s. 2012/2013. In particolare, le ricorrenti hanno sottoposto a critica la sentenza impugnata che non ha riconosciuto l’autonomia dell’emolumento a titolo di indennità di mansioni superiori rispetto a quello a titolo di posizione economica.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto - art. 52 del D.Lgs . n. 165/2001 - (art. 360 n. 1 punto 3 c.p.c.) - mancato riconoscimento indennità di mansioni superiori. La corte territoriale non ha riconosciuto ai ricorrenti la retribuzione loro spettante per aver svolto mansioni nel loro profilo superiore in violazione del quarto comma dell’art. 52 D.Lgs. n. 165/2001.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione. Questa Corte ha avuto modo di trattare recentemente la questione del trattamento retributivo degli assistenti amministrativi svolgenti mansioni superiori con riferimento al periodo successivo all’anno scolastico 2012/2013 con la pronuncia del 30/05/2024, n. 15198, cui si intende dare seguito in quanto condivisibile e che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. L'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell'incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall'anno scolastico 2012 2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che "La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato".

Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell'art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall'esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l'indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l'ammontare in misura "pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento".

La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall'altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l'intero trattamento retributivo goduto dall'assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l'anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l'indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l'anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016).

La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata "nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore", ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che "il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera -la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro", ha ritenuto non in contrasto con l'art. 36 Cost. né "manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di DSGA, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato.

A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest'ultimo "sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato" (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997)." (Corte Cost. n. 71/2021).

All'esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell'indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell'intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell'art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L'indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest'ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell'anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo.

Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione aritmetica dia esito negativo, l'indennità spettante per l'esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall'assistente, con la conseguenza che l'importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l'indennità aggiuntiva.

4. Ciò posto, la corte territoriale ha richiamato i suddetti principi senza effettuare in concreto il doveroso accertamento di fatto ai fini della verifica della sussistenza o meno in concreto del differenziale che comporta il progressivo azzeramento della indennità a titolo di mansioni superiori al crescere dell’anzianità, limitandosi a richiamare esclusivamente i principi affermati dalla Corte Costituzionale. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ai fini del compimento dell’accertamento in fatto conformemente ai principi enunciati in sede di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso