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Ordinanza — n. 27275/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of essential act details in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27275/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Ministry's appeal inadmissible because the appeal act failed to sufficiently detail the grounds for challenging the first-instance judgment. The Ministry argued the appeal was procedurally flawed, but the Court found the document merely repeated the initial request without referencing the lower court's reasoning. Consequently, the Court could not verify the procedural error without access to the specific content of the appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 369, n. 4 c.p.c.: In cassation appeals alleging errors in procedure, the appellant must provide essential details of the contested acts within the appeal itself to ensure the Court's complete cognizance of the case.

Parole chiave

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errors in procedure inadmissibility of appeal autonomy of cassation appeal procedural requirements complete cognizance of case assegno turistico rimborso delle spese di trasporto sussidio per le spese di pendolare

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Art. 434 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 24 Cost.
20904; Cass. 24 dicembre 2021, n.
Art. 6 CEDU
Art. 11 Cost.
Art. 117 Cost.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
civ., indicando la sede nella quale l’atto processuale è reperibile, perché l’art. 366 cod.
Art. 369, n. 4 c.p.c.
86); non è, invece, sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 n.
DPR 115/2002, Art. 13, comma 1 quater

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15367/2014
Cass. n. 15367/2014 cit.; Cass.
Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226
15367/2014 cit.; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226).
Cass. 20 luglio 2012, n. 12664
Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass.
Cass. 10 gennaio 2012, n. 86
12664; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86); non è, invece, sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art.
Cass. 28 settembre 2016, n. 19048
Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024
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Ordinanza — n. 14466/2024 — snciv
Court allows partial appeal regarding CLC travel card compensation calculation method and timing after external res judicata.
Ordinanza — n. 14467/2024 — snciv
Court allows partial appeal regarding public sector travel card compensation calculation after external res judicata. The court rejects the appellate court's use of equitable parameters when a prior judgment already established the valuation method. The court holds that the external res judicata on the recognition of the travel card benefit and the specific pricing criteria precludes the appellate court from re-evaluating the legal nature of the benefit or applying equitable parameters to determine the compensation amount. The court orders the case to be remitted to the appellate court for a new calculation based on the established res judicata criteria. The court finds that the external res judicata on the recognition of the travel card benefit and the specific pricing criteria precludes the appellate court from re-evaluating the legal nature of the benefit or applying equitable parameters to determine the compensation amount. The court orders the case to be remitted to the appellate court for a new calculation based on the established res judicata criteria.
Ordinanza — n. 7464/2024 — snciv
Court overturns appeal dismissing worker's travel allowance claim, shifting burden of proof to employer.
Ordinanza — n. 23904/2023 — snciv
Cassation court dismisses main appeal but allows incidental appeal regarding free circulation card compensation.
Ordinanza — n. 20412/2023 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal on temporary mission duration and contradictory reasoning grounds.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 25650-2022 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro SIRANGELO MARCELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO BRUNETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 814/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/07/2022 R.G.N. 120/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA 1. Il signor Marcello Sirangelo, ex dipendente Ferrovie dello Stato poi transitato al MEF, ha chiesto il riconoscimento del Oggetto PUBBLICO IMPIEGO DIFFERENZE RETRIBUTIVE R.G.N.25650/2022 Cron. Rep. Ud.01/07/2025 diritto a conservare il controvalore economico delle concessioni di viaggio già godute al momento del passaggio alla nuova amministrazione per il periodo dal 1° dicembre 2013 al 13 maggio 2016.

2. Con sentenza n. 1215 del 2009 passata in giudicato la Corte d'appello di Catanzaro ha riconosciuto il medesimo diritto riferito a periodi temporali diversi.

3. Il Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda del lavoratore e condannato l'amministrazione al pagamento della somma richiesta ritenendo equo parametrare il controvalore delle concessioni di viaggio agli ex dipendenti delle ferrovie dello stato transitati in altre amministrazioni alla carta di libera circolazione su tutta la rete ferroviaria, sul presupposto che esista una possibilità di parametrare l'equivalente delle concessioni di viaggio al prontuario prezzi.

4. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal Ministero, consistendo l'atto d'appello in una mera riproposizione letterale del ricorso di primo grado privo di qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata e alle argomentazioni giuridico fattuali che la sostengono.

5. Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero cui ha resistito con controricorso il lavoratore. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico articolato motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 434 c.p.c., nonché dell'articolo 156 c.p.c. in tema di raggiungimento dello scopo e dell'articolo 132, comma 1 numero 4 c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c.- Inoltre si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 Cost., nonché degli articoli 6 CEDU, degli artt. 11 e 117 Cost. in relazione articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. – e ove occorrer possa - numero 4 c.p.c. La sentenza della Corte di appello di Catanzaro risulterebbe affetta da error in procedendo in quanto, pronunciandosi sulla inammissibilità del gravame, i motivi di appello sarebbero stati esposti in maniera sufficientemente esaustiva.

2. Il ricorso è inammissibile per due distinte e concorrenti ragioni riguardanti, rispettivamente, la sua stessa proponibilità e, comunque, tutti i suoi motivi. 2.1. È lo stesso Ministero ricorrente ad affermare che la sentenza di appello gli era stata notificata il 9 agosto 2002 e tanto invero risulta dalla copia conforme del documento informatico estratto dal fascicolo telematico ed allegato al ricorso per cassazioneoltre che dal doc. 2 del controricorrente, attestanti l’avvenuta notifica in forma esecutiva della sentenza d’appello (per la decorrenza del termine breve da quest’ultima si veda Cass. n. 737/2025).

La notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il 19 ottobre 2022 là dove il termine scadeva l’8 ottobre 2022 (non applicandosi, alla causa di lavoro, la sospensione feriale). 2.2. Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l'ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative. (Cfr.

Cass. Sez. L, Sentenza n. 4840 del 07/03/2006). La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (v. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077;

Cass. 10 aprile 2014, n. 8450; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 5 agosto 2019, n. 20904; Cass. 24 dicembre 2021, n. 41465); la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (v.

Cass. n. 15367/2014 cit.; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226). Da tanto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente assuma che l’appello è stato dichiarato erroneamente inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello (v. Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86); non è, invece, sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., indicando la sede nella quale l’atto processuale è reperibile, perché l’art. 366 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006, richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento o dell’atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28 settembre 2016, n. 19048) Il suddetto principio è stato di recente ribadito da questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguard ando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass.

Sez. 3 Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024). Nel caso di specie parte ricorrente ha totalmente omesso di fornire idonea indicazione degli atti processuali pertinenti, con particolare riguardo all'atto d'appello contenente le censure di cui la corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilità, in quanto prive di qualsiasi riferimento alla sentenza di primo grado e alle motivazioni ivi contenute. Tale mancata indicazione nel ricorso per cassazione non consente a questa Corte di vagliare la eventuale erroneità della sentenza impugnata contestata solo genericamente in questasede, non essendo sufficienti la sintesi narrativa o il mero riferimento al punto 6 della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al rimborso di € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs