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Ordinanza — n. 27241/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's claim for minimum professional fees and costs when lower court liquidation violated statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27241/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Lydia Barresi's appeal against the Ministry of Education regarding insufficient legal fee liquidations. The lower courts had awarded amounts below the mandatory minimums set by the 2014 decree, despite the Ministry's argument that the fees were already reduced. The court ruled that judges cannot legally award less than the statutory minimums without specific justification, thus ordering the Ministry to pay the correct amounts.

Regesto Legislator

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D.M. 10/3/2014 n. 55; Art. 13 co. 6 L. 247/2012: When professional fees and litigation costs are liquidated according to the ministerial decree, the judge is prohibited from awarding amounts below the mandatory minimums unless a specific convention exists.

Parole chiave

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minimum professional fees litigation cost liquidation ministerial decree compliance judicial discretion limits statutory minimums violation provvedimenti d'integrazione professionale ripristino delle prestazioni d'invalidità ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 2233 c.c.
Art. 1 e 4 del D.M. 10/3/2014 n. 55
13/8/2022 n° 147), recanti i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della L.
Art. 13 co. 6 L. 247/2012
37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012.
Art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
(art. 360, nn° 3 e 4, c.p.c.).
artt. 91 c.p
La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c.
artt. 132 c.p
Motivazione inesistente ed omessa su un punto decisivo del giudizio, e conseguente violazione degli artt. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 giugno 2024, n. 17613
(Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 giugno 2024, n. 17613).
Corte di Cassazione, n. 31149/2019
CGUE, sentenza Motter
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15519-2024 proposto da: BARRESI LYDIA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO CARDILE, FABRIZIO MOBILIA; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE), MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimati - avverso la sentenza n. 976/2023 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/12/2023 R.G.N. 202/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA Oggetto SPESE GIUDIZIALI R.G.N.15519/2024 Cron.

Rep. Ud.01/07/2025 1. La ricorrente, docente di ruolo, ha agito in giudizio nei confronti del MEF per ottenere l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute operate sulla retribuzione, a titolo di maggiori importi indebitamente percepiti per l’erronea valutazione del servizio pre-ruolo. A sostegno della domanda la lavoratrice ha dedotto l’irripetibilità delle somme richieste per averle percepite in buona fede, nonché l’errata valutazione del servizio pre-ruolo e, quindi, idonea a far nascere un controcredito per la ricorrente da opporre in compensazione.

2. Il tribunale ha respinto la domanda.

3. La Corte di appello di Messina, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il gravame, in applicazione dei criteri stabiliti dalla sentenza Motter della CGUE e dalla Corte di Cassazione (31149/2019) secondo cui, al fine di evitare discriminazioni c.d. alla rovescia, può porsi un problema di trattamento discriminatorio nelle sole ipotesi in cui l’anzianità di servizio effettiva (e non quella virtuale ex art. 489 TU 297/1994) risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 T.U. 297/1994; nel caso di specie – così come accertato in sede istruttoria dal CTU doveva ritenersi integrata la discriminazione denunciata dalla lavoratrice. Infine, in ordine alle spese, la corte distrettuale ha ritenuto che le spese della CTU dovessero andare a carico del MIUR unitamente alle spese di primo e secondo grado.

4. Ha ricorso per cassazione la signora Barresi con un solo motivo cui è seguito il deposito di memoria. Il Miur è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonchè degli artt. 1 e 4 del D.M. 10/3/2014 n° 55 (come da ultimo modificato dal D.M. 13/8/2022 n° 147), recanti i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della L. 31/12/2012 n° 247), a cagione dell'insufficiente liquidazione delle spese processuali per ciascuno dei due gradi di merito, operata in misura inferiore agli importi (pur ridotti nella misura massima prevista) di cui alla Tabelle n° 3 e 12 allegate al detto D.M. n° 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022 cit..

Motivazione inesistente ed omessa su un punto decisivo del giudizio, e conseguente violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, nn° 3 e 4, c.p.c.). Si denuncia, in particolare, la violazione dei parametri minimi di determinazione dei compensi professionali in relazione al valore della controversia pacificamente ricompresa nella fascia da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in considerazione dell'ammontare della somma richiesta pari ad euro 8.338,62. La Corte territoriale ha quantificato le spese di lite dei due gradi di merito in misura insufficiente ed irrispettosa dei parametri ministeriali applicabili al caso di specie, giacché applicando i valori medi di liquidazione specificati nella tabella 3 e nella tabella 12 allegate al DM 55/2014, la somma minima da liquidarsi ammontava nel caso di specie per il primo grado ad euro 2694,00 e per il secondo grado ad euro 2.904,50.

La liquidazione pertanto sarebbe stata operata in violazione degli importi minimi da riconoscersi in spregio al costante orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di merito deve specificamente motivare con riguardo alla scelta di liquidazione operata nel provvedimento impugnato al di sotto dei parametri tariffari.

2. Va premesso che salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012. (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 giugno 2024, n. 17613).

3. Ciò posto risulta pacifico che la liquidazione delle spese sia in primo che in secondo grado è stata effettuata in violazione dei parametri minimi. Per il giudizio di primo grado sono stati infatti liquidati euro 2.252,00; orbene calcolando tutte le voci - studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale - il minimo è quantificato in € 2.540,00, per cui la liquidazione come operata è daritenersi illegittima. Per il giudizio di secondo grado sono stati liquidati euro 1.900,00 per cui calcolando tutte le voci - studio, fase introduttiva, istruttoria, trattazione, decisionale –il minimo è quantificato in € 2.906,00, per cui il giudice del merito è illegittimamente sceso al di sotto degli inderogabili valori minimi.

Tale liquidazione è illegittima e comunque priva di motivazione in ordine alla decisione di quantificazione al di sotto dei minimi. In conclusione, il ricorso va accolto, e decidendo nel merito va condannato il MIUR alla rifusione in favore di LydiaBarresi, delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 2.540,00 per compensi professionali oltre € 259,00 per spese vive e per il secondo in € 2.906,00 per compensi oltre € 355,00 per spese vive oltre spese generali iva e cpa come per legge. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa in parte qua la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna il MIUR alla rifusione delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 2.540,00 per compensi professionali oltre € 259,00 per spese vive e per il secondo grado in € 2.906,00 per compensi oltre € 355,00 per spese vive oltre spese generali iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Condanna altresì il Miur alle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 1.541,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di leggeda distrar