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Ordinanza — n. 27165/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against partial litigation cost compensation due to total party defeat.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27165/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower court's partial compensation of litigation costs and allowed the appellant's appeal. The appellant argued that the second-instance judge erred by compensating costs when the insurance institute was totally defeated on the merits. The court agreed, ruling that no valid reasons existed for partial cost sharing given the total loss of the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; When a party is totally defeated, partial compensation of litigation costs is unjustified unless exceptional reasons are explicitly and logically stated in the judgment.

Parole chiave

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litigation costs partial compensation total defeat violation of law second instance Cassation procedural error compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
77/18, in relazione dell’art. 360 primo n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14036/2024
92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14036/2024, 9977/2019).
Cass. n. 9977/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9565-2022 proposto da: DI FRANCIA ANNA, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO PANNONE, ALESSANDRO FAGGIANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MASSIMO BOCCIA NERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4205/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 1663/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Rilevato che: Oggetto R.G.N.9565/2022 Cron. Rep. Ud.18/09/2025 Con sentenza del giorno 13.10.2021 n. 4205, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame proposto da Di Francia Anna avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da quest’ultima (per la restante partedichiarando la cessazione della materia del contendere), volta al riconoscimento della pensione di reversibilità del coniuge, comprensiva della maggiorazione per assegni familiari a decorrere dal maggio 2016. Il tribunale aveva condannato l’Istituto previdenziale - che aveva provveduto al versamento dei ratei dovuti a decorrere dal 1.6.2016 in corso di causa –al pagamento del rateo relativo al mese di maggio 2016, disponendo la parziale compensazione delle spese di lite in ragione del comportamento collaborativo mantenuto dall’Ente.

La Corte d’appello accoglieva il gravame di Di Francia Anna avverso la parziale compensazione delle spese, perché la soccombenza dell’Inps doveva essere qualificata come totale, considerato che l’erogazione della prestazione costituisce niente più che un mero dovere istituzionale e non certo un requisito di merito, infatti, non era stata allegata alcuna circostanza impeditiva di un pagamento tempestivo; per quanto ancora d’interesse, tuttavia, compensava per metà le spese del grado, in ragione della considerazione secondo la quale l’erronea regolazione delle spese del primo grado, non poteva essere ascritta all’Istituto e per la restante parte, liquidate come da dispositivo.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, Di Francia Anna ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c. come novellato dal d.l. n. 132/14 convertito in legge n. 162/14 e interpretato sulla base dell’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18, in relazione dell’art. 360 primo n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, nel compensare per metà le spese di lite del giudizio di secondo grado, malgrado l’integrale soccombenza dell’Inps, aveva violato le norme di cui alla rubrica.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14036/2024, 9977/2019). Nella specie, il gravame di Di Francia Anna è stato integralmente accolto in punto di parziale compensazione delle spese di lite operata erroneamente dal giudice del primo grado, cosicché non ricorreva alcuna delle ipotesi che giustificava la compensazione per metà delle spese del secondo grado, quantomeno rispetto a quelle paventate dalla Corte del merito, “in ragione della considerazione secondo la quale l’erronea regolazione delle spese processuali non può essere ascritta all’Istituto”.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché riesamini il regime della regolamentazione delle spese di lite di secondo gradoalla luce di quanto sin qui detto. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di N