Cassation court remands case to new role due to public hearing necessity for significant legal issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's interlocutory appeal, ordering the case to be remanded to a new hearing role. The INPS argued that the lower court illegally recognized social contribution tax relief without proper proof of a required corporate alignment contract. The court determined that the legal questions raised were of general interest and required public hearing treatment rather than private deliberation. Consequently, the single-motif appeal was rejected, and the case must be reprocessed in a new session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, 1 cod. proc. civ.: When a cassation appeal involves questions of general legal interest requiring public hearing treatment, the single-motif procedure is inapplicable, and the appeal must be remanded to a new role for full examination.
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7544-2021 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrenti - contro CRAPOTTO GIOVANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLA MORGANTE; -controricorrente – nonché contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.; -intimata - Oggetto PREVIDENZA CONTRIBUTI R.G.N.7544/2021 Ud26/09/2025CC avverso la sentenza n. 530/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/09/2020 R.G.N. 774/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere Dott.
RICCARDO ROSETTI. Rilevato che: 1.Con ricorso depositato il 28/05/2011 Giovanna Crapotto, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, adiva il Tribunale di Ragusa e proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale notificatale dalla Riscossione Sicilia s.p.a. per il pagamento della somma di euro 1.347.640,85 a titolo di omissioni contributive contestate dall’INPS. Costituitisi gli Uffici resistenti che chiedevano il rigetto dell’opposizione, il Tribunale di Ragusa disponeva c.t.u. contabile e,condotto l’accertamento peritale, decideva la causa accogliendo in larga parte l’opposizione e dichiarando dovuta la minore somma di euro 81.329,00 oltre ai compensi esattoriali.
2. L’INPS proponeva appello censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l’acquisizione, da parte del c.t.u. incaricato degli accertamenti contabili, del contratto aziendale di recepimento del contratto provinciale di riallineamento, debitamente sottoscritto, documento decisivo per godere della fiscalizzazione degli oneri sociali invocati dall’impresa e che il consulenteprima e il giudice di seguito avevano valutato, così sanando in modo illegittimo una decadenza documentale nella quale era incorsa la parte opponente. Giovanna Crapotto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Riscossione Sicilia s.p.a. si costituiva e chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese processuali. La Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, con la sentenza n. 530/2020 depositata il 14/09/2020 rigettava l’appello.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con ricorso affidato ad un unico motivo. Giovanna Crapotto si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Riscossione Sicilia s.p.a. è rimasta intimata.
4. La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380-bis. 1 cod. proc. civ..
5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 26/09/2025. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. degli artt. 1 e 6 d.l. 388/1988 convertito con modificazioni nella legge 389/1988 e dell’art. 5, d.l. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge 608/1996 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. 1.1. L’Istituto lamenta che sia stato riconosciuto all’imprenditore opponente il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo 2004- 2008 nonostante Giovanna Crapotto non avesse offerto tempestiva e adeguata prova del rispetto della procedura mediante produzione del necessario contratto aziendale di recepimento del contratto provinciale di riallineamento, debitamente sottoscritto e cioè del presupposto necessario per fruire dello sgravio e, per questa via, l’INPS censura la sentenza impugnata che avrebbe violato le disposizioni invocate nel ritenere legittima l’acquisizione in via officiosa da parte del Tribunale del documento benché appreso dal consulente nominatoin sede di operazioni peritali.
2. Ad avviso del Collegio la trattazione del ricorso involge questioni processuali da tratta r e nella pubblica udienza in considerazione del rilievo nomofilattico e non sussistono , pertanto, i presupposti per la trattazione camerale.
3. Il ricorso deve, pertanto, essere rinviato a nuovo ruolo. P.Q.M La Co