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Ordinanza — n. 26913/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows Ministry's appeal, excluding health insurance value from salary base due to loss of ANAS coverage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26913/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the Ministry's appeal against a lower court ruling that included health insurance premiums in the personal allowance calculation. While the Ministry argued the insurance value was not a fixed salary component, the court found the lower court erred by failing to recognize that the insurance coverage ceased upon transfer to the Ministry. Consequently, the court ruled that maintaining the insurance value in the allowance exceeds the purpose of preventing a worsening of treatment and thus rejected its inclusion.

Regesto Legislator

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Art. 36 comma 5 D.L. 98/2011; Art. 3 Cost.: The value of health insurance coverage is not included in the personal allowance base when the employee's transfer results in the loss of the previous insurance policy and the acquisition of a different public coverage, as the allowance serves to prevent a worsening of treatment, not to maintain the specific economic value of the lost insurance benefit.

Parole chiave

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personal allowance calculation health insurance coverage public transfer of employees reformatio in peius fixed and continuous remuneration Cassazione ordinanza labor law transfer soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 36 comma 5 D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Gli odierni ricorrenti, già dipendenti ANAS a tempo indeterminato hanno agito per ottenere l’integrale conservazione del trattamento economico fruito al momento del trasferimento ex lege alle dipendenze del Ministero, in data 30.9.2012, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.l.
Art. 48 comma 7 CCNL ANAS 2002/2005
Art. 77 CCNL ANAS 2002/2005
Art. 3 Cost.
Gli odierni ricorrenti, già dipendenti ANAS a tempo indeterminato hanno agito per ottenere l’integrale conservazione del trattamento economico fruito al momento del trasferimento ex lege alle dipendenze del Ministero, in data 30.9.2012, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.l.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
3 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20955/2024
Cass. n. 16636/2012
Cass. n. 22626/2023
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Ordinanza — n. 17432/2025 — snciv
Court dismisses public employees' appeal regarding salary retention after transfer to Ministry, citing lack of retributive nature for certain benefits.
Ordinanza — n. 22344/2023 — snciv
Court dismisses appeal claiming variable pay components cannot form the base for the personal allowance.
Ordinanza — n. 9370/2024 — snciv
Court allows public employee's salary claim after transfer, ruling against retroactive application of new pay reduction rules.
Ordinanza — n. 19287/2023 — snciv
Court dismisses Ministry's appeal, upholding worker's right to preserve fixed variable pay elements in personal allowance.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1479-2023 proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro GIORGETTI GIORGIO, SECONDO NADIA, SPAGNOLO TIZIANA, NAPOLITANO ELENA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato LEOPOLDO CONTI; -controricorrenti - nonché contro BANDELLONI ALBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI; -controricorrente - nonché contro DEL QUARTO ALESSIO, AGOSTINI ROBERTO, DI FRANCO ANNA MARIA;

NARO MARIA CONCETTA, CORRAO CHIARA, Oggetto PUBBLICO IMPIEGO DIFFERENZE RETRIBUTIVE RICONOSCIMENTO ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA R.G.N.1479/2023 Cron. Rep. Ud.06/06/2025 CORRAO ANTONIO, nella qualità di eredi di CORRAO ANGELINA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ROSARIO STEFANO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 211/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/11/2022 R.G.N. 43/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. FATTI DI CAUSA 1.

Gli odierni ricorrenti, già dipendenti ANAS a tempo indeterminato hanno agito per ottenere l’integrale conservazione del trattamento economico fruito al momento del trasferimento ex lege alle dipendenze del Ministero, in data 30.9.2012, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011.

2. La Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio, ha ritenuto fondato l’appello accertando la natura di retribuzione “fissa e continuativa” di alcuni emolumenti rientranti nel trattamento economico percepito dagli appellanti nel corso del rapporto di lavoro con ANAS S.p.A. ed ha dichiarato il loro diritto a vedersi computare nell’importo l’assegno personale riassorbibile (AP), loro spettantea seguito del passaggio (nel settembre 2012) alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ai sensi dell’art. 36 comma 5 D.L. 98/2011 convertito in L.111/2011, il premio di produzione, l’indennità di zona, l’indennità di rischio, l’assicurazione sanitaria integrativa, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze dovute a tale titolo.

3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero con un motivo (che riguarda solo la voce “Assistenza Sanitaria integrativa”) cui resistono con tre separati controricorsi gli originari ricorrenti. Del Quarto e altri 5 dipendenti, difesi dall’avv. Rosario Stefano, hanno depositato rinuncia al controricorso e chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere nei loro confronti con successivo deposito di memoria illustrativa.

6. L’amministrazione ha altresì depositato memoria opponendosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato notificato al Bandelloni ai soli fini di litis denuntiatio, atteso che il medesimo si era limitato a chiedere, con decorrenza dal 1.10.2012, l’assegno stipendiale comprensivo del premio di produzione, dell’indennità di funzione, dell’indennità di zona e rimborso dell’indennità di zona, dell’indennità di rischio e dell’indennità maneggio valori con condanna del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili al pagamento delle differenze dovute a tale titolo, oltre interessi legali decorrenti dalle singole maturazioni al saldo, senza alcuna richiesta inerente alla assicurazione sanitaria integrativa.

Pertanto, il presente ricorso spiccato contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili è stato notificato al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo il Bandelloni contraddittore del ricorrente, rimanendo totalmente indifferente all'esito della lite avente ad oggetto una domanda da lui non proposta. Tale profilo consente al Collegio di non pronunciarsi sulle spese del presente giudizio di legittimità. (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8491 del 24/03/2023 secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite.”).

2. Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 5. D.l. n. 98/2011 conv. In Legge 111/2011, degli artt. 48, co 7 e 77 CCNL ANAS 2002/2005, dell’art. 3 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Ad avviso del Ministero la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare la copertura assicurativa beneficiata in ANAS quale emolumento retributivo. 2.1 Il motivo è fondato. Questa Corte di recente (Cass. 20955/2024) ha ritenuto che non possa essere inclusa nella base di calcolo dell’assegno personale il controvalore della polizza sanitaria.

Si è affermato che «con il trasferimento dei dipendenti al Ministero, il versamento del premio da parte di ANAS S.p.A. non ha più ragion d'essere per la cessazione del rapporto assicurativo, la funzione del quale è assorbita dall'analogo beneficio di cui la lavoratrice può godere per il futuro, in quanto dipendente ministeriale, tramite la Cassa di Previdenza ed Assistenza. Non si tratta quindi di negare la funzione retributiva del pagamento del premio assicurativo (sulla quale, v. Cass. n. 16636/2012), bensì, da un lato, di dare valore al fatto che quel pagamento è logicamente condizionato alla vigenza della polizza e, dall'altro lato, di riconoscere che il mantenimento alla lavoratrice di quel valore economico mentre ella gode di altra e diversa copertura assicurativa trascende la funzione dell'assegno ad personam, che è quella di evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento» ( Cass. n. 22626/2023).

Tale profilo risulta pertanto dirimente di ogni questione e comporta l’accoglimento del ricorso. E’ priva di pregio la istanza proposta nella memoria da alcuni controricorrenti che hanno rinunciato al controricorso di cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse dell’amministrazione all’accoglimento del ricorso proposto nei confronti di numerosi altri dipendenti che non hanno formalmente rinunciato al controricorso. In conclusione, il ricorso va accolto con decisione nel merito e conseguente rigetto della domanda proposta dagli originari ricorrenti intesa alla inclusione nell’assegno personale del valore dell’assicurazione sanitaria.

Si conferma la statuizione sulle spese del giudizio di merito e quanto al giudizio di legittimità, si dispone la compensazione quanto ai controricorrenti rinuncianti in considerazione del loro comportamento processuale, nonchè anche con riferimento ai restanti originari ricorrenti, attesa la recente pronuncia di questa Corte intervenuta solo nelle more del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa in parte qua la sentenza impugnata limitatamente all’inclusione nell’assegno personale del valore dell’assicurazione sanitaria e decidendo nel merito rigetta la domanda degli originari ricorrenti intesa all’inclusione nell’assegno personale del valore dell’assicurazione sanitaria.

Conferma le statuizioni in ordine alle spese del merito e co