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Decreto — n. 26664/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to mutual withdrawal of proceedings by both parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 26664/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinct following a mutual withdrawal of the lawsuit by both parties. The appellant, Silvestro Pierluigi, formally renounced the appeal against Finecobank S.P.A., which the defendant accepted without objection. Consequently, the court applied Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When both parties mutually request the extinction of proceedings, the court declares the process extinct without examining the merits of the dispute.

Parole chiave

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mutual withdrawal of proceedings extinction of process Code of Civil Procedure incidental appeal dismissal without merits compensazione nel fallimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: SILVESTRO PIERLUIGI, rappresentato e difes o dall’Avv. Michele La Francesca, domicilio digitale ; g iusta procura in atti; ricorrente contro FINECOBANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv.Federico Camozzi, domicilio digitale ; dall’Avv. Massimo Nespoli, d.d. ; e dall’Avv. Giammaria Camici, d.d. ; giust a procura in atti; controricorrentee ricorrente in via incidentale Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, n.132-2024, depositata il 26.2.2024, N.R.G. 225-2022;

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e che controparte ha accettato la stessa; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dato atto che il ricorso incidentale della società controricorrente è condizionato e che entrambe le parti hanno chiesto l’estinzione del processo (o la declaratoria di cessazione della materia del contendere), dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 1°.10.2025