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Decreto — n. 26661/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as parties mutually agreed to settle the dispute and extinguished the litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 26661/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the litigation extinguished because both parties formally requested the termination of the proceedings due to a mutual settlement. The appellant, Consorzio Dibonifica, challenged the lower court's decision, while the respondent, Natale Andrea, filed an incidental appeal against the appellate judgment. The court ruled that since both sides agreed to end the dispute, the legal basis for the contest ceased to exist, rendering the appeal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When both parties request the extinction of the proceedings due to the cessation of the subject matter of the dispute, the court declares the litigation extinguished without examining the merits of the appeal.

Parole chiave

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mutual settlement agreement extinction of proceedings cessation of subject matter incidental appeal dismissal Italian civil procedure contrattazione collettiva rinuncia a pretese di salario contratto di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: CONSORZIO DIBONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. Marco Capece , domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro NATALE ANDREA rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Molettieri, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente e ricorrente in via incidentale Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno , n. 6 - 202 3 , depositata il 2 . 2 .202 3 , N.R.G. 180-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta l’avvenuta conciliazione della lite; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c. e dato atto che entrambe le parti hanno chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dichiara estinto il giudizio.. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 1°.10.2025 I