Cassation appeal dismissed due to 40-day silence on proposal for judgment under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. Loredana Palermo, representing herself, did not request a decision on the proposal filed by the court, while the respondent, Istituto Tumori Giovanni Paolo II, had already obtained a favorable second-instance ruling. The court ruled that such silence constitutes a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18300/2022 R.G. proposto da: PALERMO LOREDANA, rappresentate e difesa dall’avvocato CAROPPO NICOLA MARIA -ricorrente- contro ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II IRCCS, rappresentato e difeso dall’avvocato GRIMALDI MARIA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 745/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO BARI il 29/04/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 18300/2022 Numero sezionale 910/2025 Numero di raccolta generale 26417/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/9/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Bellè Numero registro generale 18300/2022 Numero sezionale 910/2025 Numero di raccolta generale 26417/2025 Data pubblicazione 30/09/2025