Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the Public Prosecutor failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The Ministry of Public Instruction argued for the appeal's continuation, but the lower court's proposal was ignored by the opposing party. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the prosecutor to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for settlement within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14292/2022 R.G. proposto da: MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro CHIARA MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ARIOTTO ALESSIO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2332/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 24/05/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14292/2022 Numero sezionale 908/2025 Numero di raccolta generale 26414/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/9/2025 Il Consigliere delegato Roberto Bellè Numero registro generale 14292/2022 Numero sezionale 908/2025 Numero di raccolta generale 26414/2025 Data pubblicazione 30/09/2025