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Decreto — n. 26395/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 26395/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, a health service company, challenged a lower court judgment against numerous individual workers, but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn by omission, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal deemed withdrawal 40-day period procedural extinction legal costs allocation Italian Civil Procedure failure to act ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9160/2022 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALLEMI SEBASTIANO -ricorrente- contro AVOLA ANTONINA, CERRUTO CARMELA, CARNEMOLLA GIOVANNA, CAPPELLO FRANCESCA, CILIA ROSARIO, BATTAGLIA SALVATORE, CAPPELLO SILVANA, BISCALDI MODICA LUCIA, CIVELLO MIRELLA, CASTELLINO GIOVANNA, CORALLO ROSARIA, BORSA CINZIA, CAVALIERI GIOVANNI, BASILE ANNA MARIA LINDA, CAFISO GIUSEPPINA, CASSIBBA LUCIA, BIAZZO CONCETTA, DESIMONE GIOVANNA, FILESI MARIA, FRASCA ANGELA, GUASTELLA MARIA RITA, MAUCIERI ROSA, GUASTELLA CONCETTA, DRAGO GIAMPIERO, GIUMMARRA MAURIZIO, DI RAIMONDO MARIA GIOVANNA, GINTOLI PATRIZIA, LICITRA ROSARIA, GIUNTA GIOVANNA, DI STEFANO GAUDENZIA, DIQUATTRO PALMINA, GATTO SALVATRICE, INCARDONA RITA, DIQUATTRO ANNA, D'ANGELO MARINELLA, BONGIARDINA GIUSEPPE, BIANCAMANO ANTONELLA, INSOLINA CORRADINA, DI GRANDI GIOVANNA, STRACQUADANI GIOVANNA, PARAVIZZINI MARIA CARMELA, MODICA ALESSANDRO, SCRIVANO GIUSEPPA, RIVELA MARIA, Numero registro generale 9160/2022 Numero sezionale 907/2025 Numero di raccolta generale 26395/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 PITINO MARIA TERESA, FORNARO MARIA, TUMINO GIUSEPPA, TUMINO ANGELO, SORRENTI ELISABETTA, ALDERISI GIUSEPPA, PANNUZZO CONCETTA, INSOLINO CORRADINA rappresentati e difesi dagli avv.ti BARONE ANTONIO e FRASCA ELENA -controricorrenti- nonché contro SCOLLO MARIA PINA, MAZZONE GIACOMA, DI MODICA ENZA -intimate- avverso la SENTENZA n. 6/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CATANIA il 14/01/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto anche conto della pluralità dei lavoratori controricorrenti;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella Numero registro generale 9160/2022 Numero sezionale 907/2025 Numero di raccolta generale 26395/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/9/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Bellè Numero registro generale 9160/2022 Numero sezionale 907/2025 Numero di raccolta generale 26395/2025 Data pubblicazione 30/09/2025