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Decreto — n. 26394/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; court declares case extinguished and orders cost compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 26394/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant formally adhered to the accelerated settlement proposal submitted by the court. Although the applicant initially filed a notice of decision, they subsequently declared adherence to the proposal while merely requesting cost compensation. The court ruled that the substantive content of the act manifested the intent to withdraw, thereby terminating the proceedings under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: When a party files a notice of decision but subsequently declares adherence to the court's accelerated settlement proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with costs to be compensated between the parties.

Parole chiave

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accelerated settlement proposal withdrawal of appeal extinction of proceedings cost compensation cassation procedure diritto di ottenere una decisione proposta di giudizio adesione, accordo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19348/2023 R.G. proposto da: DE SARRO GIOVAMBATTISTA, rappresentato e difeso dagli avv.ti LARUSSA CLAUDIO e GIMIGLIANO MASSIMO -ricorrente- contro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO MAGNA GRAECIA, rappresentato e difeso presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.247/2023 depositata il 31/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Rilevato che la parte ricorrente ha depositato nota denominata istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ma ha poi nel contesto del medesimo atto dichiarato di aderire alla proposta di definizione accelerata, limitandosi ad insistere per la compensazione delle spese; Numero registro generale 19348/2023 Numero sezionale 906/2025 Numero di raccolta generale 26394/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Ritenuto che debba valorizzarsi il contenuto sostanziale dell’atto che manifesta l’intento di aderire alla proposta; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, dovendosi accogliere l’istanza in tal senso avanzata dal ricorrente e ciò per la complessità della materia e le persistenti divergenze presso i giudici di merito, profili già valorizzati a tal fine nei precedenti sui quali la proposta di definizione si è fondata;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/09/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 19348/2023 Numero sezionale 906/2025 Numero di raccolta generale 26394/2025 Data pubblicazione 30/09/2025