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Decreto — n. 26386/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; court declares case extinguished and orders cost offset.

Numero d'incarto Decreto — n. 26386/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally adhered to the accelerated settlement proposal submitted by the lower court. Although the appellant initially filed a formal request for decision, they subsequently declared adherence to the settlement terms, limiting their request to a simple offset of litigation costs. The court ruled that the substantive content of the act manifested an intent to withdraw the appeal, thereby terminating the proceedings and ordering the mutual compensation of expenses.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: When a party files a cassation appeal but subsequently declares adherence to a proposal for accelerated definition, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with costs to be offset between the parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal accelerated settlement extinction of proceedings offset of costs cassation dismissal anticipo delle spese assunzione delle spese addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19382/2023 R.G. proposto da: PERROTTI NICOLA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LARUSSA CLAUDIO e GIMIGLIANO MASSIMO -ricorrente- contro UNIVERSITA' STUDI CATANZARO MAGNA GRAECIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.246/2023 depositata il 31/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Rilevato che la parte ricorrente ha depositato nota denominata istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ma ha poi nel contesto del medesimo atto dichiarato di aderire alla proposta di definizione accelerata, limitandosi ad insistere per la compensazione delle spese; Ritenuto che debba valorizzarsi il contenuto sostanziale dell’atto che manifesta l’intento di aderire alla proposta; Numero registro generale 19382/2023 Numero sezionale 904/2025 Numero di raccolta generale 26386/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, dovendosi accogliere l’istanza in tal senso avanzata dal ricorrente e ciò per la complessità della materia e le persistenti divergenze presso i giudici di merito, profili già valorizzati a tal fine nei precedenti sui quali la proposta di definizione si è fondata;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 29/09/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 19382/2023 Numero sezionale 904/2025 Numero di raccolta generale 26386/2025 Data pubblicazione 30/09/2025