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Decreto — n. 26385/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 26385/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a local health authority, had submitted a proposal for case definition but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period waiver of appeal case definition proposal procedural waiver legal costs allocation opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
141/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO SALERNO il 17/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 10933/2023 Numero sezionale 903/2025 Numero di raccolta generale 26385/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
141/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO SALERNO il 17/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10933/2023 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti TORTORA EMMA e GALIETTA GENNARO -ricorrente- contro PAPAGNO PIETRO, SPARAVIGNA LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato LA MURA TERESA GIOVANNA -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 141/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO SALERNO il 17/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10933/2023 Numero sezionale 903/2025 Numero di raccolta generale 26385/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Teresa Giovanna La Mura. Così deciso in Roma, il 29/9/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Bellè Numero registro generale 10933/2023 Numero sezionale 903/2025 Numero di raccolta generale 26385/2025 Data pubblicazione 30/09/2025