Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The case involved the Italian National Institute of Social Security challenging a lower court judgment against an individual. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had lapsed, resulting in the automatic termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed forty-day period results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1953/2024 R.G. proposto da: I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti PAOLA MASSAFRA, CARUSO SEBASTIANO, BOCCIA NERI MASSIMO e CIRIELLO CHERUBINA -ricorrente- contro MANGINI DORIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato VALETTINI ROBERTO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 496/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO FIRENZE il 11/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1953/2024 Numero sezionale 902/2025 Numero di raccolta generale 26384/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/9/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Bellè Numero registro generale 1953/2024 Numero sezionale 902/2025 Numero di raccolta generale 26384/2025 Data pubblicazione 30/09/2025