Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, a private individual, challenged a lower court judgment against the Ministry of Education but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6923/2025 R.G. proposto da: PAOLUCCI BARBARA, rappresentata e difesa dall’Avv. ANDREOZZI CLAUDIO -ricorrente- contro MINISTERO DELLA ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 3234/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 08/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 6923/2025 Numero sezionale 901/2025 Numero di raccolta generale 26381/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/9/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Bellè Numero registro generale 6923/2025 Numero sezionale 901/2025 Numero di raccolta generale 26381/2025 Data pubblicazione 30/09/2025