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Decreto — n. 26379/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 26379/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Salvatore Pizzurro, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, the Veneto Regional School Office, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal 40-day time limit extinction of proceedings Civil Procedure Code litigation costs allocation competenza del pubblico ministero asserzione difendibile diritto all'istruzione primaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
93/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di VENEZIA il 28/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 12644/2025 Numero sezionale 899/2025 Numero di raccolta generale 26379/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
93/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di VENEZIA il 28/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12644/2025 R.G. proposto da: PIZZURRO SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato LIMBLICI GIUSEPPE -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 93/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di VENEZIA il 28/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12644/2025 Numero sezionale 899/2025 Numero di raccolta generale 26379/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 29/9/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Bellè Numero registro generale 12644/2025 Numero sezionale 899/2025 Numero di raccolta generale 26379/2025 Data pubblicazione 30/09/2025