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Ordinanza — n. 26298/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits but remands case due to omitted ruling on meal vouchers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26298/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal's substantive claim regarding meal vouchers but remanded the case for a new ruling on this specific issue. The appellant argued that the appellate court violated procedural principles by failing to address the meal voucher claim raised in the retrial, despite having previously accepted a similar argument in a prior cassation judgment. The court held that the appellate judge erred by ignoring the binding precedent and the specific request for a new evaluation, resulting in an omission of decision on an advanced claim.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: The principle of correspondence between claim and judgment prohibits judges from omitting decisions on advanced claims, and judges in remand proceedings are bound by the statutory provisions of the remanding judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
omessa pronuncia principio di corrispondenza giudizio di rinvio vincolo di rinvio ricorso in riassunzione vizio di extrapetizione Cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Come è noto, l’art. 112 c.p.c. introduce nel nostro ordinamento il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vincola, espressamente, il giudice a «pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa».
Art. 348 ter, commi quattro e cinque, cod.proc.civ.
art. 112 cod. proc. civ
DIRITTO 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia; violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 112 c.p
Come è noto, l’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26545/2024
tra le più recenti Cass. n. 26545/2024; Cass.
Cass. n. 31908/2022
26545/2024; Cass. n. 31908/2022).

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Testo completo

I RINVIO- FATTO 1. Con sentenza non definitiva il Tribunale di L’Aquila ha riconosciuto il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso tra Sandro Scarascia e la Regione Abruzzo ed ha rimesso alla sentenza definitiva la determinazione delle somme dovute a titolo di differenze di retribuzione. 2.Il Tribunale di L’Aquila, in parziale accoglimento delle domande proposte da Sandro Scarascia (impiegato presso la Regione Abruzzo in regime di collaborazione coordinata e continuativa) ha accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 2.12.2002 al 30.11.2010, con inquadramento dello Scarascia nell’area D3, profilo professionale Funzionario Esperto Analista di Sistemi Informatici Complessi, ed ha condannato la Regione Abruzzo a pagamento delle differenze di retribuzione e dell’indennità sostitutiva delle ferie, mentre ha rigettato la domanda di condanna al pagamento dell’indennità ex art. 32 della legge n. 183/2010.

3. La Corte di Appello di L’Aquila, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Regione Abruzzo sia avverso la sentenza non definitiva che avverso la sentenza definitiva, ha accertato la natura subordinata della prestazione lavorativa dello Scarascia e l’illegittimità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti, dell’apposizione dei relativi termini di durata e della reiterazione di essi ed ha ritenuto l’insussistenza del diritto dello Scarascia all’indennità per ferie non godute.

4. La sentenza n. 21780/2022 di questa Corte ha cassato tale sentenza in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, affinché si adeguasse nella decisione ai principi espressi in relazione ai motivi primo e secondo e provvedesse ad emendare il vizio di motivazione denunciato con il quarto motivo, riguardante la domanda di pagamento del valore economico dei buoni pasto.

5. La Corte di Appello di L’Aquila, adita in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha condannato la Regione Abruzzo al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura di € 7.420,27 oltre accessori, nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010, nella misura di 10,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

6. Avverso tale sentenza Sandro Scarascia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

7. La Regione Abruzzo è rimasta intimata. DIRITTO 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia; violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda riguardante il valore dei buoni pasto non corrisposti allo Scarascia dalla Regione Abruzzo, ancorché la sentenza rescindente avesse accolto il motivo di ricorso riguardante l’omessa pronuncia su tale domanda da parte della Corte territoriale, riproposto nel ricorso in riassunzione. Evidenzia che la sentenza impugnatanemmeno menziona la domanda relativa ai buoni pasto.

2. Il ricorso è fondato.

3. La sentenza n. 21780/2022 di questa Corte nella motivazione sul quarto motivo ha affermato “ 40. L’articolo 45 del CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI del 14.9.2000 dispone che possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. Dalla sentenza impugnata risulta che i collaboratori a termine seguivano lo «stesso orario di lavoro del personale regionale (tra le 8 e le 9 fino alle 14), con un rientro pomeridiano del martedì e del giovedì» (pagina 5 , capoverso sesto, della sentenza). 41.Ricorre dunque il vizio di omesso esame di fatto decisivo testuale, ovvero risultante dalla stessa sentenza impugnata.

La domanda di pagamento del valore economico dei buoni pasto è stata infatti respinta dalla Corte territoriale per difetto di prova «sui tempi e sulle modalità con cui la prestazione si sia protratta in orario pomeridiano»; risulta, tuttavia, dalla sentenza che i collaboratori a termine effettuavano due rientri pomeridiani, il martedì ed il giovedì, secondo lo stesso orario dei dipendenti regionali. 42.Il fatto non esaminato rende priva di base la statuizione assunta, fondata esclusivamente sul mancato assolvimento dell’onere della prova delle modalità orarie della prestazione.

43. Al riguardo va aggiunto che non sussiste nella fattispecie di causa la preclusione alla deducibilità del vizio di motivazione di cui all’articolo 348 ter, commi quattro e cinque, cod.proc.civ., in quanto nel primo grado il rigetto della domanda era stato fondato dal Tribunale sulla natura di agevolazione di carattere assistenziale del buono pasto e sul generico difetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per usufruire del buono pasto”. Nel ricorso in riassunzione, lo Scarascia ha chiesto la nuova valutazione della domanda relativa al pagamento dei buoni pasto non corrisposti ed ha in proposito evidenziato di avere prestato servizio presso la regione Abruzzo dal 15.12.2002 al 30.11.2010 e di avere effettuato mediamente due rientri settimanali per un totale di 830 rientri e che il valore di ciascun buono è di € 10,00 fino al 1° gennaio 2007 e di € 12,00 per il periodo successivo; ha chiesto pertanto il pagamento a tale titolo della somma di€ 9116,00.

4. Come è noto, l’art. 112 c.p.c. introduce nel nostro ordinamento il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vincola, espressamente, il giudice a «pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa». Non potrà, dunque, il giudicante, decidere su domande non avanzate (vizio di extrapetizione) né, come avvenuto nel caso di specie, omettere la decisione su domande avanzate (vizio di omessa pronuncia). Da tempo questa Corte hainoltre chiarito che l a natur a chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto (v. tra le più recenti Cass. n. 26545/2024; Cass. n. 31908/2022).

5. la Corte d’Appello de L’Aquila, nella sua funzione di Giudice del rinvio, ha fatto corretta applicazione dei principi disposti dalla Corte di Cassazione, condannando la Regione Abruzzo a corrispondere all’odierno ricorrente quanto dovuto sia a titolo di indennità per ferie non godute sia a titolo di risarcimento del danno, ma non ha tenuto conto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 21780/2022, che ha accolto il quarto motivo di ricorso proposto dallo Scarascia ed ha cassato la sentenza impugnata edha omesso la decisione sull’ulteriore domanda avanzata nell’atto di riassunzione e relativa al valore dei buoni pasto non corrisposti dalla Regione Abruzzo al Sig.

Scarascia. In particolare la sentenza impugnata, non avendo dato atto dell’accoglimento del motivo di ricorso con cui lo Scarascia aveva impugnato la sentenza n. 45/2016 della Corte di Appello di L’Aquila denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussionetra le parti e la violazione dell’art. 45 del CCNL Enti Locali, e non avendo tenuto conto della richiesta di nuova valutazione della domanda relativa al pagamento dei buoni pasto non corrisposti, contenuta nel ricorso in riassunzione, ha omesso di pronunciare sulla domanda relativa al mancato pagamento dei buoni pasto.

6. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione , anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così dec