Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite organizational acts under Art. 12 bis D.Lgs. 502/1992.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite the specific organizational acts adopted under Article 12 bis of D.Lgs. 502/1992. Although the appellant argued that the extra-curricular work was authorized by service orders, the lower court correctly identified the absence of these required organizational documents in the cassation grounds. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 bis D.Lgs. 502/1992; Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.: An appeal alleging violation of organizational acts is inadmissible if the specific acts adopted under Article 12 bis are not cited in the cassation grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
A BUCONI. FATTO 1.Il Tribunale di Catanzaro ha accolto la domanda proposte da Caterina Azzarito(dipendente della Regione Calabria presso il settore Attività Territoriale- LEA dal 1992), volta ad ottenere la liquidazione del compenso relativo alla funzione di responsabile amministrativo dei programmi di ricerca finalizzata, ex art. 12 d.lgs. n. 502/1992, dal luglio 2011 al febbraio 2012, svolta al di fuori del normale orario di lavoro e della sua normale articolazione. La Azzarito aveva lamentato di avere inutilmente richiesto e sollecitato la liquidazione di tale compenso, che era risultato disponibile ed impegnato come spesa, per l’importo di € 13.276,50, giusta nota n. 216991 del 28.6.2013 a firma del dirigente di settore.
2. La Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame proposto dalla regione Calabria avverso tale sentenza, ha rigettato la domanda originariamente proposta dalla Azzaritonel ricorso di primo grado.
3. La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici.
4. Il giudice di appello ha ravvisato, nell’iniziativa unilaterale dell’Amministrazione di accordare un trattamento economico aggiuntivo, una violazione dei limiti derivanti dalla quantificazione della retribuzione operata dai contratti collettivi non giustificata da una prestazione lavorativa resa oltre il normale orario di lavoro.
5. Ha ritenuto non provata la prestazione resa in regime di straordinario, e non dovuta quella eseguita dalla Azzarito in orario di lavoro.
6. Avverso tale sentenza Salvatore Caterina Azzarito ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
7. La Regione Calabria ha resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Richiama la lettera prot. n. 128775 SIAR del 20.4.2016,da cui risulta che la retribuzione per l’attività svolta al di fuori dell’orario di servizio e del normale orario di lavoro ricadeva nella voce Personale del piano economico dell’Unità di Coordinamento di ogni singolo progetto, del quale era stata affidata la responsabilità amministrativa alla Azzarito, come stabilito all’art. 4 delle convenzioni sottoscritte con il Ministero della Salute; evidenziache con ordine di servizio del 5.4.2011 prot. n.7636 la Azzarito era stata autorizzata al rientro nei giorni di martedì, giovedì e venerd ì fino al 31.12.2011, mentre con ordine di servizio del 13.1.2012 prot. n. 13759 la medesima era stata autorizzata a svolgere le attività al di fuori della normale articolazione di servizio e del regolare orario di lavoro fino al 31.12.2012.
Sostiene che il compenso che può essere corrisposto per l’attività lavorativa extracurricolare svolta dal dipendente al di fuori della normale articolazione di servizio e del regolare orario di lavoro e autorizzata dalle amministrazioni pubbliche non può essere qualificato come retribuzione ordinaria, né come retribuzione per lavoro straordinario e deve essere pagato con i fondi rimessi dal Ministero della Salute alla Regione Calabria per lo svolgimento del progetto di cui al decreto n. 16553 del 30.12.2014.
2. Il motivo èinammissibile. La censura richiama lalettera prot. n. 128775 SIAR del 20.04.2016 , che a sua volta fa riferimento all’ordine di servizio del 5 aprile 2011 prot. n. 7636, con cui la Dott.ssa Azzarito è stata autorizzata con “al rientro nei giorni di martedì, giovedì e venerdì fino al 31.12.2011“, all’ordine di servizio del 13.1.2012 prot. n. 13759 con cui “si autorizzava la dott.ssa Caterina Azzarito a svolgere le attività al di fuori della normale articolazione di servizio e del regolare orario di lavoro fino al31.12.2012”; evidenzia che secondo la medesima lettera “la retribuzione per l’attività svolta al di fuori dell’orario di servizio e del normale orario di lavoro, ricade alla voce personale del piano economico dell’Unità di Coordinamento di ogni singolo progetto, del quale alla dipendente è affidata la responsabilità amministrativa, come stabilito all’art. 4 delle convenzioni sottoscritte con il Ministero della Salute; la retribuzione per l’attività svolta per il periodo luglio 2011/febbraio 2012, viene quantificata, al lordo delle trattenute, in € 13.276,50 di cui € 3.248,40 oneri per l’Ente ed € 10.028,10 quale compenso da erogare tramite busta paga.” Il motivosi incentra sulla violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (norma non menzionata dalla sentenza impugnata); inoltre, pur avendo fatto riferimento alle convenzioni sottoscritte con il Ministero della Saluteai sensi dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 502/1992, non indica gli atti organizzativi dell’Amministrazione adottati ai sensi dell’art. 12 bisdel d.lgs. n. 502 del 1992 .
3. Attesa l’inammissibilità del primo motivo, deve pertanto ritenersi assorbito il secondo motivo, che risulta privo di rilevanza, con il quale il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che, a fronte dell’infondatezza del gravame, la Regione Calabria avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese di lite dei gradi di merito.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Cortedichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam