Court allows prisoner's private labor claim by ruling the entire prison sentence constitutes a single continuous employment relationship for prescription purposes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned the Rome Court of Appeal's dismissal of Antonietta Nesta's claim for remuneration of her private prison labor. The lower court had incorrectly applied the five-year statute of limitations by treating each prison stint as a separate employment contract, thereby extinguishing claims older than five years. The Court ruled that prison labor constitutes a single, continuous employment relationship spanning the entire detention period, meaning the statute of limitations only begins running upon the final release in June 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 and 22 of Law No. 354/1975; The performance of private labor within a prison facility constitutes a single, continuous employment relationship, and the statute of limitations for remuneration runs from the date of the prisoner's final release rather than from the end of each individual stint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16609-2024 proposto da: NESTA ANTONIETTA SOCCORSA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO CAPONETTI; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso la sentenza n. 279/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2024 R.G.N. 926/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA Oggetto RETRIBUZIONE RAPPORTO PRIVATO R.G.N.16609/2024 Cron. Rep. Ud.09/09/2025 - Con sentenza del 26 gennaio 2024, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma di integrale accoglimento della domanda proposta da Antonietta Soccorsa Nesta nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la condanna del Ministero a remunerare le prestazioni di lavoro carcerario rese ininterrottamente dall’istante in qualità di detenuta presso i vari istituti penitenziari cui era stato astretta nel periodo compreso tra il settembre 2012 ed il giugno 2017, in conformità al disposto degli artt. 20 e 22 l. n. 354/1975, avendo viceversa percepito un trattamento economico inferiore fermo ai livelli del 1993, in assenza dell’adeguamento degli importi ivi sancito ai 2/3 del trattamento previsto dai contratti collettivi tempo per tempo in vigore, accoglieva la predetta domanda nei limiti della prescrizione quinquennale del credito ; - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’operatività della prescrizione quinquennale a far data dalla cessazione di ciascun rapporto periodicamente instaurato, non rilevando l’eventuale perdurante condizione di detenuto e, pertanto, estinto il credito risalente oltre il quinquennio antecedente il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione, dato dalla notifica del ricorso al Ministero intervenuta il 14.3.2022, e così estinto il credito maturato anteriormente al giugno 2015 e dovuto il credito relativo alle prestazioni rese continuativamente dal dicembre 2015 al marzo 2017 e a quelle rese nel giugno 2017; - Per la cassazione di tale decisione ricorre la Nesta, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, assistito da memoria, in relazione alla quale il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437, comma 2, c.p.c., 2697, comma 2, c.c., 115, 112 e 132 n. 4 c.p.c., 15 e 20 l. n. 354/1975, 19, n. 4, d.lgs. n. 81/2015, 2246 e 2729 c.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, imputa alla Corte territoriale di essersi pronunciata in difformità rispetto a quanto allegato e provato circa lo svolgimento ininterrotto di prestazioni di lavoro fondando la pronunzia su una motivazione da ritenersi meramente apparente. - Il motivo , in ragione dei principi già affermati da questa Corte (v.
Cass., n. 17484 del 2024, le cui motivazioni si richiamano), si rivela meritevole di accoglimento, dovendosi considerare la prestazione di lavoro carcerario riconducibile ad un rapporto di per sé unitario, a nulla rilevando le diverse mansioni svolte, le distinte strutture carcerarie ove è eseguito ed altresì gli intervalli non lavorati e dovendosi, pertanto, individuare il dies a quo della prescrizione nella data di cessazione del rapport o nel suo complesso, nella specie intervenuta nel giugno 2017, data anteriore di meno di un quinquennio rispetto al deposito in data 14.3.2022 del ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione (cfr., da ultimo, Cass. n. 32521/2024 e Cass. n. 5507/2025). - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa compo