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Decreto — n. 26242/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day time limit for filing the request for decision.

Numero d'incarto Decreto — n. 26242/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Piazzolla, did not act within this timeframe, while the respondent, INPS, had no further procedural steps to take. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and order cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal time limit compliance deemed renunciation extinction of proceedings cost compensation spese di gratuito patrocinio spese di difesa ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che si reputa equo compensare; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28371/2022 R.G. proposto da: PIAZZOLLA EMANUELA ELENA, elettivamente domiciliato in TRINITAPOLI VIA LIBERTA' 26/E, presso lo studio dell’avvocato DI FEO FRANCESCO (DFIFNC71P25L049B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIONETTI LOREDANA (LNTLDN74S54F952P) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) -controricorrente- Numero registro generale 28371/2022 Numero sezionale 894/2025 Numero di raccolta generale 26242/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.630/2022 depositata il 17/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che si reputa equo compensare; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 24/09/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 28371/2022 Numero sezionale 894/2025 Numero di raccolta generale 26242/2025 Data pubblicazione 26/09/2025