Cassation appeal dismissed due to INPS's failure to request a ruling within the statutory 40-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against an INPS decision extinguished because the Social Security Agency failed to request a ruling within the required 40-day window. The appellant, INPS, had submitted a proposal for judgment definition but did not formally ask for a decision before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the party proposing a definition of the case does not request a ruling within the prescribed period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29242/2020 R.G. proposto da: INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X) -ricorrente- contro RUSSO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 25, presso lo studio dell’avvocato STARNA BARBARA (STRBBR70S67H501Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2150/2019 depositata il 20/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 29242/2020 Numero sezionale 890/2025 Numero di raccolta generale 26235/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le parti;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensate fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 24/09/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 29242/2020 Numero sezionale 890/2025 Numero di raccolta generale 26235/2025 Data pubblicazione 26/09/2025