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Decreto — n. 26220/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to INPS's failure to request a ruling within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 26220/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant, INPS, failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was made by the appellant after the proposal for judgment communication, triggering the automatic renunciation rule. Consequently, the proceedings were terminated and procedural costs were offset between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a ruling within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the offset of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day rule automatic renunciation procedural costs offset INPS administrative body diritto al risarcimento danni risarcimento per errore giudiziario indennità per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29246/2020 R.G. proposto da: INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R) -ricorrente- contro GALLI TATIANA, PIRCI KATIA, PIPARO VERA, TILKI BLANKA NATALIA, PONTIERI TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 25, presso lo studio dell’avvocato STARNA BARBARA (STRBBR70S67H501Z) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2149/2019 depositata il 20/05/2020 Numero registro generale 29246/2020 Numero sezionale 884/2025 Numero di raccolta generale 26220/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 24/09/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 29246/2020 Numero sezionale 884/2025 Numero di raccolta generale 26220/2025 Data pubblicazione 26/09/2025