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Decreto — n. 26208/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 26208/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Giuseppe Del Giorio, had filed a challenge against a lower court judgment regarding tax and social security matters but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to formally terminate the case and order the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation extinction of proceedings statutory deadline cassation appeal mutual compensation of costs anticipi delle spese spese susseguenti accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tenuto conto del fatto che l’intervento nomofilattico delle sezioni unite è stato sostanzialmente contestuale alla proposizione del ricorso in cassazione;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30016/2022 R.G. proposto da: DEL GIORNO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SELVA CANDIDA 4, presso lo studio dell’avvocato MILETTI SCAMARDELLA ALESSANDRO (MLTLSN72L20D122L) rappresentato e difeso dall'avvocato MILETTI SCAMARDELLA NUNZIO (MLTNNZ68D10D122N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente Numero registro generale 30016/2022 Numero sezionale 879/2025 Numero di raccolta generale 26208/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 agli avvocati DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.427/2022 depositata il 24/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tenuto conto del fatto che l’intervento nomofilattico delle sezioni unite è stato sostanzialmente contestuale alla proposizione del ricorso in cassazione;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 24/09/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 30016/2022 Numero sezionale 879/2025 Numero di raccolta generale 26208/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Numero registro generale 30016/2022 Numero sezionale 879/2025 Numero di raccolta generale 26208/2025 Data pubblicazione 26/09/2025