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Decreto — n. 26207/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 26207/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing Postacchini Roberto, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing parties, including INPS and the Revenue Agency, contended that the procedural silence constituted a waiver. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the proceedings terminated, ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline procedural renunciation Italian Civil Procedure Code litigation costs award failure to request decision judicial proposal silence accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.237/2024 depositata il 10/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.237/2024 depositata il 10/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2832/2025 R.G. proposto da: POSTACCHINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA ROMAGNA 11, presso lo studio dell’avvocato SCHIAVI CHIARA (SCHCHR82E67H769P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AGOSTINI ROMINA CRISTINA (DGSRNC70S70E429H) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente Numero registro generale 2832/2025 Numero sezionale 878/2025 Numero di raccolta generale 26207/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.237/2024 depositata il 10/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/09/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 2832/2025 Numero sezionale 878/2025 Numero di raccolta generale 26207/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Numero registro generale 2832/2025 Numero sezionale 878/2025 Numero di raccolta generale 26207/2025 Data pubblicazione 26/09/2025