Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Vincenzo Viola, had filed a challenge against a lower court decision regarding tax and pension matters but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the cancellation of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19341/2022 R.G. proposto da: VIOLA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO SALVATORE (NPLSVT57R30F839K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE -intimato- Numero registro generale 19341/2022 Numero sezionale 873/2025 Numero di raccolta generale 26198/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1992/2022 depositata il 05/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tenuto conto del fatto che l’intervento nomofilattico delle sezioni unite della cassazione è successivo alla proposizione del ricorso;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 24/09/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 19341/2022 Numero sezionale 873/2025 Numero di raccolta generale 26198/2025 Data pubblicazione 26/09/2025