Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was made by the appellant after the proposal for case termination was communicated. Consequently, the judgment ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2602/2025 R.G. proposto da: E-DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato GRASSI MONICA (GRSMNC68L65H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z) -ricorrente- contro COMPOSTO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ISERNIA - DOM. DIGITALE VIA ANTONIO GRAMSCI N.2, presso lo studio dell’avvocato INELLA GABRIELE (NLLGRL70B17E335S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE SANTIS MARIA ANTONIETTA (DSNMNT72H68H501V) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3593/2024 depositata il 12/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 2602/2025 Numero sezionale 871/2025 Numero di raccolta generale 26139/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari avv. Gabriele Inella e avv. Maria Antonietta De Santis. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 2602/2025 Numero sezionale 871/2025 Numero di raccolta generale 26139/2025 Data pubblicazione 25/09/2025