Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, representing commercial doctors against the National Pension Fund, had submitted a proposal for case definition but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, terminating the litigation without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for case definition within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26303/2024 R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in Roma Via Po 25/b, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO (PSSRRT48D30H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) -ricorrente- contro BIGAGLI GIORGIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.218/2024 depositata il 24/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26303/2024 Numero sezionale 870/2025 Numero di raccolta generale 26138/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/09/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 26303/2024 Numero sezionale 870/2025 Numero di raccolta generale 26138/2025 Data pubblicazione 25/09/2025