Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26135/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed case termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 26135/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal against the Court of Appeal of Turin extinguished. The appellant, represented by Bogliotti and Rinero, failed to respond to the opposing party's proposal for case termination within the statutory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal waiver of the right to pursue the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of receiving a proposal for case termination constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and mutual compensation of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal waiver by silence case termination proposal extinction of proceedings costs compensation principio della copertura dei costi caso di rigore economico risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2300/2022 R.G. proposto da: BOGLIOTTI TOMASO, RINERO GRAZIELLA, elettivamente domiciliati in Racconigi Via Priotti, 6, presso lo studio dell’avvocato VINAI DANIELE (VNIDNL75B26H150Y) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) -controricorrente- nonchè contro SOCIETA' DI CARTOLARRIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SCCI SPA Numero registro generale 2300/2022 Numero sezionale 868/2025 Numero di raccolta generale 26135/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.297/2021 depositata il 10/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 24/09/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 2300/2022 Numero sezionale 868/2025 Numero di raccolta generale 26135/2025 Data pubblicazione 25/09/2025