Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Loretucci, did not respond to the proposal sent by the opposing party, Valle Tezze Soc Coop Agricola, resulting in a deemed withdrawal. Consequently, the court ruled that the appeal was renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days following the court's proposal constitutes a deemed renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19710/2022 R.G. proposto da: LORETUCCI BEATRICE, elettivamente domiciliato in NORCIA VIA DELLE CASCINE, presso lo studio dell’avvocato COCCIA FABIO (CCCFBA73M30H501B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro VALLE TEZZE SOC COOP AGRICOLA A RL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA (GBBLSU59A56H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato PALTRICCIA SIMONE (PLTSMN75T31D786D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.183/2022 depositata il 01/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 19710/2022 Numero sezionale 867/2025 Numero di raccolta generale 26134/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/09/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 19710/2022 Numero sezionale 867/2025 Numero di raccolta generale 26134/2025 Data pubblicazione 25/09/2025