Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing Cicalese, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Salerno Traghetti Terminal, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27281/2024 R.G. proposto da: CICALESE ANNA RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in BARI STRADELLA DEL CAFFE', 24/E DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GADALETA ILARIA (GDLLRI78D57A662Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SALERNO TRAGHETTI TERMINAL S.R.L., elettivamente domiciliato in SALERNO CORSO VITTORIO EMANUELE, TRAV. PATELLA, 10 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FREDA ANNUNZIATA (FRDNNZ59T48G990J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.258/2024 depositata il 01/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 27281/2024 Numero sezionale 866/2025 Numero di raccolta generale 26126/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Annunziata Freda. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 27281/2024 Numero sezionale 866/2025 Numero di raccolta generale 26126/2025 Data pubblicazione 25/09/2025